Mancata convocazione in mediazione entro 30 giorni: decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Tribunale di Foggia, 9.10.2025, sentenza n. 1705

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 14 dal 10/11/2025

Commento:
Il caso riguarda l’azione di un condomino contro il Condominio di cui fa parte per l’annullamento di una delibera assembleare. Il Condominio resistente eccepisce in via preliminare la decadenza del condomino dall’impugnazione per il mancato avvio della mediazione obbligatoria entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c.
Il tribunale rigetta l’eccezione del Condominio spiegando, testualmente che: “Se è vero che, qualora esperito per primo il tentativo di mediazione, il condomino decade dal diritto di impugnare, sia che non comunichi la convocazione nei 30 giorni al condominio, sia che, successivamente, non introduca il giudizio nel termine di ulteriore di 30 giorni dal deposito del verbale con esito negativo, la decadenza non può mai prodursi se, entro i 30 giorni, il condomino avvii l’azione giudiziaria, come nel caso di specie.”
La particolarità del caso sta in ciò: il tribunale addossa al condomino l’onere di comunicazione. Al riguardo si legge infatti nella sentenza che: “Ai sensi delle disposizioni del d.lgs 28/10, combinate con l'art. 1137 c.p.c., il condomino che voglia impugnare la delibera assembleare affetta da irregolarità che la renda annullabile (per i casi di nullità non sussiste alcun termine di decadenza) deve comunicare (non semplicemente chiedere) la convocazione per l'incontro di mediazione al condominio, e per esso all'amministratore, entro il termine di 30 giorni dall'assemblea (per i dissenzienti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti), a pena di improcedibilità della domanda giudiziale tendente alla declaratoria di invalidità della delibera”.
In realtà, il legislatore fa carico espressamente all’organismo di mediazione di effettuare tale incombente (art. 8, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010). Vero è che la riforma ha confermato anche per la parte istante la facoltà di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte della domanda di mediazione depositata, e tanto proprio al fine di avvalersi dell’effetto interruttivo della prescrizione o dell’impedimento della decadenza, senza però alcun esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull’organismo di mediazione (art. 8, comma 2°, d.lgs. n. 28 del 2010).
Forse, in questo caso, l’organismo di mediazione aveva provveduto alla comunicazione in ritardo: il caso dimostra, dunque, come sia estremamente utile e, a volte, indispensabile, che la parte comunichi senza indugio all’altra la domanda di mediazione depositata, al fine di ottenere l’effetto impeditivo. Tutte le altre informazioni relative al procedimento saranno poi conoscibili attraverso la comunicazione che, per l’appunto, dovrà comunque essere effettuata dall’organismo.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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