Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la parte opposta eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per mancata ed ingiustificata comparizione personale degli opponenti in sede di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l’art. 12 bis del D. Lgs. 28/2010 indica le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (desumere argomenti di prova, condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato DI una somma di importo pari al doppio del c.u., pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione) tra le quali non rientra l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
- peraltro, le S.U. della Corte di Cassazione hanno specificato che la pronuncia di improcedibilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riguarda la domanda azionata con ricorso monitorio e non l’opposizione a decreto ingiuntivo;
- di conseguenza, l’assenza ingiustificata della parte opponente alla mediazione non determina l’improcedibilità dell’opposizione stessa.
Per tali motivi, il Giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e condannato la parte opponente al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. *