Nella mediazione civile non può considerarsi esperito il procedimento se partecipa soltanto l’avvocato senza la parte.

Rss feed Invia ad un amico
Dott. Anna Casali

Tribunale di Pavia, ordinanza 14.9.2015

A cura del Mediatore Dott. Anna Casali da Milano.
Letto 2339 dal 21/09/2015

Commento:

Il Tribunale di Pavia in persona del dott. Marzocchi, torna sulla questione della necessaria presenza delle parti all’interno del procedimento di mediazione e lo fa pronunciandosi con una ordinanza in cui afferma che nella mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1, così come in quella demandata iussu iudicis ex art. 5 co.2 D.Lgs.28/2010, l’assenza della parte, sebbene assistita da avvocato munito di procura speciale, determina la improcedibilità della domanda giudiziale.

Testo integrale:

Tribunale di Pavia
Sez. III Civile
G.I. Dott. Marzocchi
Ordinanza
 
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1.07.2015, esaminato il fascicolo;
- Rilevato che dal verbale dell'ultimo incontro di mediazione prodotto, che documenta l’esito negativo della procedura di mediazione, emerge il dubbio che parte convenuta opposta non abbia partecipato regolarmente alla detta procedura, disposta da questo G.I. ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 e regolarmente avviata da parte opponente, avendo partecipato il solo legale della parte opposta, pur se munito di procura speciale (cfr da ultimo Trib. Vasto, Ord. 23.06.2015 e Sent. 9.03.2015 la prima in Altalex.it 31.07.2015 e la seconda in Mondoadr.it, sezione giurisprudenza; Trib. Firenze Ord. 19.03.2014 in Mondoadr.it; Trib. Monza 20.10.2014, Ord. RG. 13253/13, Est. Litta Modignani);
- Considerato che il legale, nelle mediazioni c.d. obbligatorie, tanto quelle ex lege, ovvero per materia, ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, quanto quelle iussu iudicis, relative a mediazioni demandate, ex art. 5, co. 2, D.Lgs. cit., ha una mera funzione di assistenza della parte comparsa e non di sua sostituzione e rappresentanza;
- Rilevato che non è prodotto il verbale del primo incontro, la cui produzione è necessaria per verificare il rispetto del disposto dell'art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010, per il quale “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”;
- Rilevato inoltre che l'eventuale improcedibilità della domanda giudiziale dell'opposta per parte della giurisprudenza (Trib. Ferrara, Sent. 7.01.2015; Trib. Rimini, Sent. 5.08.2014; Trib. Varese Ord. 18.05.2012, ecc.) determinerebbe la revoca del decreto ingiuntivo e per altra parte (Trib. Firenze, Sent. 30.10.2014, in Mondoadr.it; Trib. Siena, Ord. 25.6.2012, est. Caramellino, Loc. ult. cit., ecc.) determinerebbe la conferma dell’ingiunzione e la sua irrevocabilità;
- Rilevato ancora che la revoca del decreto ingiuntivo può comportare l’improcedibilità della domanda riconvenzionale;
P.Q.M.
1) riservato ogni provvedimento in ordine all'ammissione delle prove, invita le parti a produrre copia del verbale completo degli incontri di mediazione e a prendere posizione, con apposite e sintetiche memorie, in ordine alle questioni preliminari rilevate d’ufficio, ovvero:
1.1) improcedibilità della domanda giudiziale dell’opposta e revoca del decreto ingiuntivo;
1.2) improcedibilità della domanda riconvenzionale dell’opponente;
2) fissa all’uopo il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note difensive di cui al punto 1), con invito ai difensori all’invio della copia di cortesia delle memorie e del verbale integrale della procedura di mediazione anche via posta elettronica ordinaria, al già noto indirizzo personale del magistrato;
3) rinvia la causa all'udienza del 21.12.2015, ore 10:00 per le repliche orali sulle questioni preliminari sopra rilevate;
4) Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza in forma integrale ai difensori delle parti costituite.
Pavia, 14.09.2015
Dott. Giorgio Marzocchi

aa
Chi è l'autore
Dott. Anna Casali Mediatore Dott. Anna Casali
Laureata in giurisprudenza a Milano. Ho maturato un’esperienza decennale in ambito notarile, con specializzazione in materia successoria, immobiliare e tutela di incapaci.
Mi dedico con passione alla Mediazione dei Conflitti dal 2000. Sono Mediatrice civile, Mediatrice familiare e Mediatrice sociale (vicinato, scuole, organizzazioni e conflittualità in genere).
Ho partecipato in veste di relatrice a numerosi percorsi formativi in ambito della gestione del conflitto, negoziazione, comunicazi...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia