Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, se la parte opposta non attiva la mediazione obbligatoria, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto va revocato.

Avv. Sara  Rocchetti

Tribunale di Catania, 23.02.2026, sentenza n. 959.

A cura del Mediatore Avv. Sara Rocchetti da Milano.
Letto 29 dal 04/08/2026

Commento:

Il caso in esame riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso in relazione a un credito derivante da contratto di mutuo,quindi in materia rientrante tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria. Nel corso del giudizio, dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto, il Tribunale ha rilevato il mancato esperimento della mediazione e ha assegnato il termine per l’avvio della procedura alla parte opposta, rimasta poi inerte.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • le controversie relative a contratti bancari e finanziari sono soggette a mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, tale obbligo opera dopo le determinazioni del giudice sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, secondo il meccanismo tipico del giudizio monitorio;
  • l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, cioè sul creditore che ha introdotto il procedimento monitorio, in conformità al principio fissato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19596 del 18/09/2020;
  • nel caso concreto, la parte opposta non ha mai avviato il procedimento di mediazione nonostante fosse stata espressamente onerata con ordinanza del giudice;
  • una volta disposta o comunque imposta nel giudizio, la mediazione diviene a tutti gli effetti condizione di procedibilità della domanda e il suo mancato esperimento impedisce al processo di proseguire nel merito;
  • il Tribunale valorizza inoltre il tema del termine assegnato per l’introduzione della mediazione, osservando che, anche a voler ritenere non perentorio il termine di quindici giorni, l’inerzia della parte e la mancata tempestiva richiesta di proroga determinano comunque la decadenza dalla facoltà di attivare utilmente la procedura;
  • la sentenza richiama, in chiave sistematica, anche il nuovo art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, entrato in vigore dal 30.06.2023, che oggi prevede espressamente che, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e che, in mancanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda e revoca il decreto opposto;
  • per effetto del mancato esperimento della mediazione, il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile la domanda proposta in sede monitoria e ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La pronuncia èribadisce con chiarezza che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materie soggette a mediazione obbligatoria, la procedura conciliativa non rappresenta un adempimento meramente formale, ma un vero e proprio snodo processuale decisivo. La sua omissione non produce soltanto un’irregolarità, ma incide direttamente sulla sorte della domanda giudiziale.

Il Tribunale di Catania si colloca nel solco dell’orientamento ormai consolidato secondo cui, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze relative alla provvisoria esecuzione, è il creditore opposto a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione.

La ragione di questa soluzione è coerente con la struttura sostanziale del giudizio: è infatti la parte che ha azionato il credito con il ricorso monitorio a dover sostenere la procedibilità della propria pretesa (Sez. Unite Civile, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020).

Sotto il profilo pratico, la sentenza evidenzia anche un altro aspetto di rilievo: non è sufficiente invocare astrattamente la mediazione o confidare in una futura regolarizzazione. Occorre che la procedura venga effettivamente avviata nei tempi processuali utili. In mancanza, la condizione di procedibilità non si realizza e il procedimento monitorio perde il proprio fondamento processuale.

Il principio che emerge dalla decisione può quindi formularsi nei seguenti termini: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta proposta opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta-creditrice; se essa non vi provvede, la domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere. *

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Sara  Rocchetti Mediatore Avv. Sara Rocchetti
Avvocato specializzato in ambito civile e bancario. La mia esperienza post-universitaria è iniziata in Tribunale, come tirocinante presso la quarta e la decima sezione civile e presso la Procura Generale. E' proseguita, poi, con la collaborazione presso studi legali ad indirizzo prevalentemente civilistico. Dopo aver frequentato la scuola di specializzazione per le professioni legali ed essermi iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano, ho praticato l'attività legale dapprima con indirizzo pr...
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