Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera condominiale, nella quale il condominio convenuto eccepisce la decadenza dell’attrice dall’azione di annullamento, sostenendo che la comunicazione della domanda di mediazione fosse pervenuta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c..
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- nelle controversie relative all’impugnazione di delibere condominiali, il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. continua a operare anche quando la controversia è soggetta a mediazione obbligatoria;
- ai fini della tempestività dell’impugnazione, occorre coordinare la disciplina dell’art. 1137 c.c. con quella del d.lgs. 28/2010, vigente ratione temporis;
- l’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione si propone con il deposito dell’istanza presso l’organismo, ma tale disposizione rileva per individuare il tempo della domanda, non per impedire la decadenza;
- l’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010 collega espressamente l’effetto impeditivo della decadenza al momento della comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione;
- l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 consente inoltre che la domanda e la data del primo incontro siano comunicate all’altra parte anche a cura della parte istante, sicché chi promuove la mediazione può evitare il rischio di decadenza comunicando direttamente l’avvio della procedura alla controparte;
- di conseguenza, la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale non è impedita dal mero deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo, ma solo dalla sua effettiva comunicazione al condominio;
- nel caso di specie, la delibera era del 11.03.2023, mentre la comunicazione della mediazione era pervenuta al condominio solo il 18.04.2023, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.; pertanto, l’attrice è stata ritenuta decaduta dalla possibilità di far valere motivi di annullabilità della delibera.
La pronuncia assume particolare rilievo sotto il profilo della mediazione, perché chiarisce un passaggio operativo essenziale nella prassi delle impugnazioni condominiali: non basta depositare tempestivamente l’istanza presso l’organismo se la domanda non viene anche comunicata alla controparte entro il termine decadenziale.
Il Tribunale valorizza, infatti, il dato letterale della disciplina previgente del d.lgs. 28/2010, secondo cui l’effetto impeditivo della decadenza si produce “dal momento della comunicazione alle altre parti” e non dal semplice deposito della domanda. In questa prospettiva, la mediazione non rileva soltanto come condizione di procedibilità, ma anche come atto che, per produrre effetti sostanziali sul termine di decadenza, deve essere portato a conoscenza della controparte nel rispetto dei tempi di legge .
La sentenza è quindi di particolare interesse per gli organismi di mediazione e per gli operatori del settore, perché richiama l’attenzione sulla necessità di distinguere nettamente tra:
- deposito dell’istanza, che introduce il procedimento davanti all’organismo;
- comunicazione della domanda alla controparte, che invece è il momento cui la legge ricollega l’effetto impeditivo della decadenza.
Il principio che emerge dalla decisione può quindi formularsi nei seguenti termini: nell’impugnazione di delibera condominiale, la domanda di mediazione impedisce la decadenza di cui all’art. 1137 c.c. solo dal momento della sua comunicazione al condominio, non essendo sufficiente il mero deposito dell’istanza presso l’organismo di mediazione. *


