Quando scatta l'obbligo di esperire la mediazione in materia di decreto ingiuntivo?

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Avv. Rocco Vicino

Tribunale di Trento, sentenza del 12/08/2019

A cura del Mediatore Avv. Rocco Vicino da Milano.
Letto 2697 dal 20/09/2019

Commento:
Si può parlare di obbligatorietà della mediazione solo dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo o dopo la sospensione dello stesso. L'art. 5 comma IV del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede, infatti, che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
 
SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile di I grado iscritta al n.4710 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2019
 
TRA
 
E.P. (cod. fisc. (...)) nato a T. il (...) in proprio ed in qualità di socio illimitatamente responsabile della società P.S. s.a.s. di P.E.C. con sede in C. (T.) Via Via C. B. n.54, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosa Visintin (cod. fisc.(...)) del foro di Bolzano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in Trento Via Unterveger n.36
 
Attori opponenti
 
E
 
L. S.p.A. (p. iva (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore ed in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C. (p. iva - cod. fisc. (...)) con sede in P. (T.) Via N. n.7, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Filippo Sartori (cod. fisc.(...)) come da procura allegata con documento informatico alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Trento Via Grazioli n.75
 
Convenuta opposta
 
OGGETTO: Contratti bancari
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la P.S. s.a.s. di P.E.C. ed E.P., in qualità di socio illimitatamente responsabile della detta società, si opponevano al decreto ingiuntivo notificatogli, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento immediato dell'importo di Euro 812.754,39, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale dell'8.50% ed alle spese del procedimento monitorio, nei confronti della C.R.V..
 
A fondamento dell'opposizione, gli attori deducevano il mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della relativa azione monitoria, iniziata da parte dell'istituto di credito, senza l'esperimento della stessa, dovendo essere preciso onere del creditore attivarsi, onde evitare l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del titolo opposto.
 
Inoltre, nel merito, E.P. e la P.S. s.a.s. di P.E.C. eccepivano la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario, in relazione alle clausole di determinazione di interessi ultra legali, nonché l'applicazione dell'interesse anatocistico, vietato ex lege, nonché l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, da ritenersi non dovuta, per mancata pattuizione e per difetto di causa e la sussistenza di interessi di mora, ad un tasso superiore rispetto a quello consentito da parte della B.I., nonché la applicazione di interessi diversi da quelli effettivamente pattuiti.
 
Gli opponenti deducevano, altresì, che la banca opposta aveva esercitato in maniera illegittima il relativo ius variandi, di cui all'art. 118 del Testo Unico bancario, sussistendo una discrasia tra tassi nominali e tassi effettivamente praticati, il tutto in danno della società correntista, chiedendo la condanna della banca, per avere agito in giudizio con malafede, in violazione dell'art. 96 c.p.c.
 
Su tali basi, gli attori chiedevano che fosse accertata e dichiarata la mancata proposizione della procedura di mediazione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda del creditore, azionata con il ricorso monitorio e conseguente revoca del titolo monitorio e nel merito che fossero respinte le pretese avversarie, nonché l'annullamento/nullità/inesistenza/inefficacia del contratto di conto corrente, nonché degli interessi calcolati, anche moratori per violazione di legge ed indeterminatezza del tasso e pertanto revocare, o comunque dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo opposto o comunque nullo, per violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e 50 del testo Unico Bancario ed ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti.
 
E.P. e la P.S. s.a.s. di P.E.C. chiedevano, altresì, che fosse accertata e dichiarata la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ., delle condizioni generali di contratto e/o delle pattuizioni relative alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto corrente, per interessi ultra legali applicati nel corso dell'intero rapporto, accertando l'illegittimo ricorso allo ius variandi da parte della banca e la violazione da parte della stessa delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'interesse ultra legale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni di valuta e delle commissioni, nonché la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pattuizione..
 
Come ulteriori domande, gli attori chiedevano che fossero accertate le partite di dare - avere tra le parti, previa verifica del saldo, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni addebito, accertando la nullità e l'inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,2697, 1175, 1375 e 1418 cod. civ., degli addebiti di interessi ultra legali, applicati nel corso dell'intero rapporto contabile e l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile, sia dei rapporti attuali, che di quelli medio tempore girocontati per estinzione, in regime di saggio legale di interesse, con accertamento della nullità delle fideiussioni, rilasciate in favore della presunta debitrice principale ed accertamento del superamento del tasso soglia di usura nel periodo trimestrale di riferimento, con applicazione del tasso legale senza capitalizzazione.
 
Di conseguenza, gli opponenti chiedevano che fosse accertato e dichiarato, per i motivi indicati, aveva trattenuto sine titulo ed, in ogni caso indebitamente, somme alla stessa non dovute, con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni arrecati alla società ed alla restituzione in favore degli opponenti delle somme che sarebbero state determinate in corso di causa, il tutto con vittoria di compensi e spese di causa.
 
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la banca convenuta, chiedendo il rigetto della opposizione proposta da parte degli opponenti ed in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, deducendo l'infondatezza delle doglianze svolte dagli opponenti, sia con riferimento sia alla obbligatorietà della fase di mediazione, nel procedimento per decreto ingiuntivo, sia con riferimento alla prova documentale della sussistenza del credito monitorio azionato, sia con riguardo alla determinatezza del tasso di interesse previsto in contratto e poi effettivamente applicato da parte della banca.
 
La C.R.V. deduceva, altresì, la correttezza e determinatezza dell'anatocismo, applicato da parte della banca, la non usurarietà del tasso di interesse e la legittima previsione della commissione di massimo scoperto.
 
La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, per essere rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.2.2019, divenendo parte processuale la L. S.p.A. in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C..
 
L'opposizione proposta da parte degli attori è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui alla seguente motivazione.
 
Preliminarmente, quanto al mancato esperimento della procedura di mediazione, nell'ambito del procedimento monitorio il Tribunale rileva che l'eccezione di asserita improcedibilità della domanda monitoria è infondata, dovendo la medesima essere rigettata per i seguenti motivi.
 
L'art. 5 comma IV del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede, infatti, che il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione sono sottratti al predetto obbligo, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
 
Dunque, solamente dopo la eventuale sospensione del decreto ingiuntivo opposto o la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo, si può parlare di obbligatorietà della mediazione della causa, risultando, nel presente procedimento, in ogni caso esperita la mediazione con esito negativo, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di improcedibilità.
 
Passando al merito della relativa controversia, dalla documentazione contrattuale disponibile, risulta provato che tra le parti è intercorso rapporto di conto corrente, con connessa apertura di credito ipotecaria, sulla quale la consulente tecnica nominata ha verificato il mancato superamento del tasso soglia usurario, dovendo, pertanto, la deduzione delle parti opponenti, in merito, essere dichiarata infondata e pertanto rigettata.
 
Il perito incaricato ha, infatti, argomentato, con motivazione esente da censure, sotto il profilo logico e giuridico, la mancata sussistenza del detto superamento, sulla base di quanto previsto dalla L. n. 108 del 1996, che prevede che il tasso di usura venga rilevato trimestralmente da parte della B.I., essendo ottenuto dalla media dei tassi effettivi globali, comprendendo anche spese e commissioni, praticati dal sistema bancario e finanziario, prendendo anche a riferimento le istruzioni della B.I..
 
Le medesime hanno incluso nella determinazione dell'usura anche spese quali quelle di istruttoria e di revisione dell'apertura di credito, spese di chiusura della pratica, di riscossione, il costo della attività di mediazione e le spese di assicurazione, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, non rientrandoci, invece, la commissione di massimo scoperto, essendo la stessa un onere che la banca assume per compensarla dall'onere incombente sulla medesima, di fronteggiare un eventuale scoperto del conto corrente, rilevando, in particolare, che la detta commissione quando applicata da parte della banca, in ogni caso, non poteva ritenersi costo che faceva superare il tasso soglia di usura.
 
Del resto, la B.I., ha affermato che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEGM, così ritenendola non già un costo diretto per l'erogazione del credito, bensì un corrispettivo per una prestazione diversa, sia pure collegata alla prima: nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura (aggiornamento al febbraio 2006), adottate prima dell'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, venne scritto che "la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorchè il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".
 
Del resto, la commissione di massimo scoperto, pur essendo divenuta oggetto di critiche in dottrina e in parte minoritaria della giurisprudenza di merito e delle istituzioni di vigilanza, soprattutto sotto il profilo della scarsa trasparenza della sua determinazione ed applicazione, è entrata in un diverso ambito di regolazione, con l'approvazione del D.L. 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che, con l'art. 2- bis che chiarì nel comma 1 - norma successivamente abrogata - che "sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento".
 
Il successivo comma 2 della norma suddetta, invece, continua a precisare che: "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la B.I., emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, per stabilire che il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, aveva successivamente introdotto un limite percentuale al corrispettivo omnicomprensivo, affinché questo potesse essere ritenuto valido:
 
"L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.".
 
Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che:
 
1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi; 2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni; 4) la CMS (letteralmente delle "commissioni comunque denominate che prevedono una remunerazione per la banca dipendente dell'effettiva durata di utilizzazione dei fondi da parte del cliente") è rilevante, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 1815 cod. civ. che dell'art. 644 cod. pen. Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.
 
Successivamente, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6-bis - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, (inserito in sede di conversione), ha introdotto nel TUB l'art. 117-bis rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti" e, poi, a distanza ravvicinata, prima il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4 -Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato il primo e il D.L. n. 185 del 2009, art. 2-bis, comma 3 e a seguire il D.L. 24 marzo 2012, n. 29, art. 1, comma 1 - Disposizioni urgenti recanti integrazioni al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e al D.L. 1 settembre 1993, n. 385, nonchè modifiche alla L. 31 luglio 1997, n. 249, convertito, con modificazioni, in L. 18 maggio 2012, n. 62, ha novellato il ridetto art. 117-bis TUB. Infine, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117-bis, comma 4, TUB, è stato approvato il D.M. 30 giugno 2012, n. 644-Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario, entrato in vigore il successivo 1 luglio 2012.
 
Nella formulazione dell'art. 117-bis, attualmente vigente - nel testo a decorrere dal 22 maggio 2012 - al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente, al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento; il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due.
 
Il quarto comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente". Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici "oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensività" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate. Secondo quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2012, n. 644, art. 3, comma 2, lett. ii), (del CICR) la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
 
Ne discende che non sono più consentite commissioni che, al di là del nomen loro attribuito, non siano calcolate in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Parimenti nemmeno sono prevedibili oneri ulteriori rispetto alla nuova commissione di affidamento, nè per la messa a disposizione di fondi, nè per il loro utilizzo, tra cui la commissione per l'istruttoria, nonchè ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento (D.M. n. 644 del 2012, art. 3, comma 2, lett. i)).
 
Ciò posto, esaminando la dedotta illegittimità della commissione di massimo scoperto, quale rilevata da parte degli opponenti, si rileva che il consulente ha riscontrato la applicazione della stessa, sotto forma di commissione onnicomprensiva di messa a disposizione di somme, che risulta applicata, da parte della banca, sin da quarto trimestre del 2009, ma la stessa risulta contrattualizzata espressamente, da parte dell'istituto di credito opposto, per accettazione da parte della società opponente, solo dal 5.11.2010, risultando, pertanto, una indebita applicazione della stessa, anche in misura differente rispetto a quanto stabilito in contratto per Euro 7.186,72 per gli anni dal 2009 al 2015.
 
Per gli anni antecedenti al 2009, invece, la consulente tecnica ha rilevato una differenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente applicato, con riferimento a tale costo dell'apertura di credito, rilevando un credito a favore degli attori per Euro 5.690,67.
 
I suddetti accertamenti, effettuati da parte della consulente tecnica sono stati poi rivisti dalla medesima, alla luce delle osservazioni della consulente tecnica di parte, la quale ha dedotto il legittimo esercizio dello ius variandi, da parte della banca, ex art. 118 del Testo Unico Bancario, con riferimento alla commissione di messa a disposizione di somme per gli anni dal 2009 al 2015, risultando il relativo importo calcolato di Euro 7.186,72, pertanto, legittimamente applicato da parte dell'istituto di credito, restando illegittimo l'importo addebitato per gli anni antecedenti al 2009.
 
La banca convenuta opposta ha, infatti, dimostrato attraverso la produzione delle proposte di modifica unilaterale del contratto e relative giustificazioni scritte nelle stesse di avere legittimamente esercitato lo ius variandi previsto ex art. 12 comma IV del contratto di conto corrente, sicché destituita di fondamento e la deduzione dell'opponente di esercizio illegittimo del detto diritto essendo peraltro la relativa clausola approvata specificamente e per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ.
 
Gli opponenti nella loro qualità di correntisti non hanno, invece, esercitato il loro legittimo diritto di recesso dai rapporti instaurati in esito alla comunicazione delle variazioni delle relative condizioni contrattuali rendendo pertanto legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito convenuto.
 
Nell'esercizio dello ius variandi, poi, la banca ha legittimamente applicato anche le spese calcolate da parte della consulente tecnica in complessivi Euro 137,00, che in mancanza di legittimo esercizio di tale diritto sarebbero state indebitamente applicate, dovendo, pertanto, le relative spese essere ritenute legittime, ad eccezione di Euro 8,00 accertati dalla consulente tecnica nominata applicati indebitamente al contratto di conto corrente con relativa apertura di credito.
 
Quanto alla illegittima applicazione di interessi, il giudicante rileva che la consulente tecnica ha rilevato la applicazione di tassi di interesse difformi rispetto alle pattuizioni contrattuali, anche con l'esercizio del relativo ius variandi, effettuato dalla banca come dalla medesima argomentato a pag. 45 della relazione peritale, dovendo pertanto ritenersi che la banca ha applicato interessi illegittimi per la somma di Euro 42.235,96.
 
Si deve, infatti, argomentare, in questo senso, visto che è la medesima consulente he menziona l'esercizio di ius variandi da parte della banca, esercitato con comunicazione di variazione della apertura di credito in conto corrente, effettuata in data 5.10.2011, non avendo, dunque, pregio le osservazioni effettuate da parte del consulente tecnico di parte.
 
Con riferimento alla applicazione di interessi anatocistici, il giudicante rileva che la consulente tecnica nominata ha accertato la legittimità della applicazione di interessi di natura anatocistica nel rapporto contrattuale, secondo la corrispettività degli interessi attivi e di quelli di tipo passivo quale prevista dalla Del.CICR del 9 febbraio 2000, rilevando che l'anatocismo risulta indebitamente applicato con riguardo al 2014 dal 31.3. del suddetto anno fino al 30.6.2015 per l'importo di Euro 6.750,66.
 
Al riguardo la banca opposta ha dedotto che la somma suddetta non può essere ritenuta dovuta, posto che l'istituto di credito, secondo il disposto di cui alla L. n. 49 del 2016, che ha modificato l'art. 120 del Testo Unico Bancario, è rimasto in attesa della delibera del CICR che fissasse nuovamente le modalità di produzione degli interessi sugli interessi ex art. 1283 cod. civ. nelle operazioni bancarie, con decreto che doveva entrare in vigore al più tardi il 1.10.2016.
 
L'assunto di parte opposta, però, non può meritare accoglimento, considerato che il fenomeno anatocistico risulta non consentito più dal 1.1.2014 dovendo, pertanto, la banca adeguarsi alla relativa previsione normativa in merito e non applicare più interessi anatocistici di alcun tipo, risultando, quindi, la relativa somma calcolata da parte della consulente nominata dovuta dalla banca opposta agli opponenti.
 
Quanto alla domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni patiti da parte della società e del socio illimitatamente responsabile opponenti per avere la stessa agito in mala fede o colpa grave ex art. 96 c.p.c. il giudicante rileva che agli atti di causa manca qualsivoglia allegazione da parte degli stessi del relativo pregiudizio subito in concreto dall'operato dell'istituto di credito nel corso del relativo rapporto, dovendo la domanda essere rigettata per mancanza di prova in tal senso, essendo in ogni caso comunque la maggior parte del credito vantato dalla banca del tutto sussistente.
 
Per quel che riguarda la violazione dei canoni di correttezza e buona fede previsti ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., l'accertamento della violazione dei canoni di correttezza e buona fede è sicuramente sussistente, con riferimento alla commissione di massimo scoperto e con riguardo all'applicazione di interessi non conformi alle pattuizioni contrattuali, in violazione dello ius variandi e del relativo divieto di anatocismo previsto dal 2014, risultando in re ipsa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nel corso del rapporto contrattuale.
 
La domanda risarcitoria per violazione dei detti canoni di correttezza e buona fede nel corso del rapporto ex art. 1337, 1175 e 1375 cod. civ. risulta dunque fondata dovendo pertanto il danno essere equitativamente calcolato nella misura di Euro 10.000,00.
 
La somma complessivamente dovuta da parte dell'opposta nei confronti degli opponenti è pertanto pari ad Euro 54.685,29, dovendo la medesima essere pertanto essere decurtata dall'importo oggetto di decreto ingiuntivo e gli opponenti condannati al pagamento della somma di Euro 757.889,10.
 
Gli opponenti devono essere, altresì, condannati al pagamento nei confronti di L. S.p.A. in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C., delle spese processuali che vengono compensate per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico di E.P. e della P.S. s.a.s. di P.E.C. con liquidazione a loro carico di complessivi Euro 18.536,00 oltre accessori di legge (Euro 27.804,00: 3 = Euro 9.268 quindi Euro 27.804 - Euro 9.268,00 = Euro 18.536,00), con eguale forma di compensazione per la consulenza tecnica espletata.
 
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, in persona del Giudice unico Dott. Marco Tamburrino, così provvede:
 
-Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da parte di E.P. e della P.S. s.a.s. di P.E. avverso il decreto ingiuntivo n. 1433/2015;
 
-Revoca, per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
 
-Accerta e dichiara il credito di E.P. e P.S. s.a.s. di P.E.C. nei confronti di L. S.p.A. in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C. nell'importo di Euro 54.685,29;
 
-Condanna E.P. e la P.S. s.a.s. di P.E.C. al pagamento nei confronti di L. S.p.A. in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C. dell'importo di Euro 757.889,10;
 
-Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c.;
 
-Accoglie la domanda risarcitoria avanzata da parte degli opponenti nei confronti della opposta per violazione degli artt.1175, 1337, 1375 cod. civ. e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento nei confronti degli opponenti della somma di Euro 10.000,00;
 
-Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti di L. S.p.A. in qualità di procuratrice di M.S. S.r.l. nella sua qualità di cessionaria di C.R.V. - B.C.C., delle spese processuali che compensa per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico di E.P. e della P.S. s.a.s. di P.E.C. che liquida in complessivi Euro 18.536,00 (Euro 27.804,00: 3 = Euro 9.268 quindi Euro 27.804 - Euro 9.268,00 = Euro 18.536,00), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
 
-Pone a carico degli opponenti per 2/3 le spese della consulenza tecnica di ufficio e per 1/3 a carico della banca opposta;
 
Così deciso in Trento, il 7 agosto 2019.
 
Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2019.

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Avv. Rocco Vicino Mediatore Avv. Rocco Vicino
Dopo la Laurea in giurisprudenza conseguita a Milano il 26.03.2003, inizia la sua pratica professionale, nel 2006 si abilita al patrocinio e nel 2008 si trasferisce negli Stati Uniti d’America per approfondire lo studio dell’istituto della mediazione. Nella città di San Diego in California ottiene il titolo di mediatore internazionale nel Marzo del 2008. Nel 2009 diventa mediatore anche in Italia. L’avv. Vicino parla e scrive correttamente in lingua inglese e spagnola. Le materie di sua competen...
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