Rigettata la richiesta di esecuzione, ex art 2932 c.c., dell’accordo di divisione ereditaria raggiunto in mediazione, se nel frattempo sono intervenute modifiche catastali d’ufficio che hanno inciso sulla consistenza dei beni oggetto di divisione.

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Avv. Beatrice Napolitano

Tribunale di Trento, 18/09/2023, Sent. n. 742, Giudice Alessandra Tolettini

A cura del Mediatore Avv. Beatrice Napolitano da Padova.
Letto 1436 dal 30/10/2023

Commento:

Tre fratelli, alla morte dei genitori, avevano ricevuto dei beni immobili in ragione di quote di 1/3 indivise ciascuno.
Era stata instaurata una procedura di mediazione obbligatoria che si era conclusa con un accordo fra gli eredi che prevedeva:
  • l’incarico congiunto a un’agenzia immobiliare con mandato alla vendita dei beni entro una certa data e ad un prezzo convenuto
  • la successiva divisione pro quota dei beni stessi, secondo un concordato progetto divisionale, in caso di mancata vendita entro il termine indicato.
A seguito della mancata alienazione dei beni entro i termini concordati, tuttavia, non veniva data esecuzione alla divisione formale così come stabilita fra le parti in mediazione, nonostante la formale richiesta in tal senso da parte di un fratello.
L’erede adiva quindi il Tribunale competente, chiedendo l’emanazione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari, secondo quanto stabilito nell’accordo di mediazione, limitatamente alla quota di spettanza dall’attore stesso.
L’attore precisava inoltre che era, nel frattempo, intervenuta una modifica catastale di alcuni beni oggetto di divisione, effettuata d’ufficio dall’amministrazione comunale, ma che lo stesso attore rinunciava alla revisione dell’accordo di mediazione, pur a discapito della minor quota a lui spettante a seguito della rivisitazione catastale dei beni a lui assegnati.

Il Tribunale trentino rigettava la domanda attorea.

Il Giudice Tolettini rilevava infatti come
  • la sentenza di natura costitutiva, pronunciata ex art. 2932 c.c. come da domanda attorea, dovesse corrispondere esattamente il contratto preliminare e non potesse invece introdurre varianti al contenuto dello stesso, anche e a maggior ragione se tali modifiche avrebbero potuto impattare sulla esatta identificazione dell’oggetto del contratto stesso;
  • anche a voler riconoscere all’accordo di mediazione natura di contratto preliminare, la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non può dunque trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche d’ufficio alla consistenza di alcuni beni in pregiudizio, quindi, a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti in mediazione.
L’estensore precisa inoltre che
  • la modifica catastale altera anche la consistenza e dunque il valore dei beni oggetto di divisione e a nulla vale, ai fini della domanda, la rinuncia espressa dall’attore alla revisione dell’accordo di mediazione;
  • la richiesta di esecuzione parziale dell’accordo di mediazione (per quel che riguarda la mera quota assegnata convenzionalmente all’attore) non corrisponde all’accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non attuabili parzialmente.
Per chiedere l’esecuzione di un accordo di mediazione è bene quindi che nulla sia stato modificato circa il valore, la consistenza e la forma dei beni oggetto dell’accordo stesso. ^

Testo integrale:

TRIBUNALE DI TRENTO
Sentenza n. 742/2023 del 18-09-2023
R.G.N. ###
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Tolettini ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3105/2020 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione promossa da ### (C.F. ###) con l'Avv. ### e con l'Avv. ### attore contro ### (C.F. ###) con l'Avv. ### e con l'Avv. ### (C.F. ###) con l'Avv. ### convenuti posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del ###
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ### ha convenuto in giudizio i fratelli ### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale di merito: pronunciare Sentenza che tenga luogo del contratto di divisione dei beni ereditari secondo quanto stabilito dall'accordo di mediazione sub n° 341/2016 OMF di ### con riguardo esclusivamente alle quote immobiliari spettanti all'attore signor ### con assegnazione in capo a quest'ultimo del diritto di proprietà: - della p.m. 1 in p.ed. 6 in P.T. 2945 C.C. Cavalese - della p.ed.1199 in P.T. 1787 C.C. Cavalese - della p.f. 20 in P.T. 1787 II in C.C. Cavalese; con ordine al conservatore di intavolazione della proprietà così disposta, nonché pronunciare Sentenza che tenga luogo del contratto di divisione dei beni ereditari secondo quanto stabilito dall'accordo di mediazione sub n° 341/2016 OMF di ### con trasferimento delle quote immobiliari di 1/3 della proprietà dell'attore ### in favore del convenuto ### dietro pagamento del prezzo di ### delle seguenti particelle: ### P.f. 1578 in P.T. 1377 II in C.C. Cavalese P.f. 1579 in P.T. 1377 II in C.C. Cavalese; P.f. 1583 in P.T. 1055 II in C.C. Cavalese; P.f. 1476 in P.T. 1160 II in C.C. Cavalese; P.f. 1477/1 in P.T. 1160 II in C.C. Cavalese; P.f. 1477/2 in P.T. 1160 II in C.C. Cavalese; P.f. 1731 in P.T. 2244 II in C.C. Cavalese P.f: 1580 in P.T. 1787 C.C. Cavalese; P.f. 1640 in P.T. 338 II in C.C. Varena; P.f. 1648 in P.T. 338 II in C.C. Varena; P.f. 1649 in P.T. 338 II in C.C. Varena; P.f. 1650 in P.T. 338 II in C.C. Varena; P.f. 1554 in P.T. 457 II in C.C. Varena; P.f. 1555 in P.T. 457 II in C.C. Varena; P.f. 1556 in P.T. 147 II in C.C. Varena; P.f. 1651 in P.T. 186 II in C.C. Varena, con ordine al conservatore di intavolazione del diritto di proprietà così disposta.”, con refusione delle spese di giudizio.
A fondamento della pretesa l'attore ha rappresentato che i fratelli, odierni convenuti, sarebbero inadempienti rispetto all'esecuzione dell'accordo di data ### raggiunto in sede di mediazione obbligatoria (doc. 1 lett. A-B-C-D), avente ad oggetto la divisione ereditaria degli immobili loro pervenuti in morte dei genitori ### e ### (quest'ultima per la sola p.f. 1651 in P.T. 186 II in C.C. Varena), intavolati per la quota di 1/3 indiviso ciascuno tra gli eredi; l'attore ha esposto che tale accordo prevedeva in ultima ipotesi l'assegnazione pro quota dei beni secondo il progetto divisionale elaborato dal tecnico di parte attrice, p.i. ### (doc. 1 - lett. E 1-2-3-4) a seguito della mancata vendita dei cespiti, come meglio precisato nel detto accordo.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che l'accordo raggiunto in sede di mediazione prevedeva una prima fase finalizzata all'alienazione dei beni indicati con mandato all'agenzia immobiliare fino al ### per la vendita (al prezzo indicato nell'accordo), con contestuale alienazione da parte di ### della p.m. 2 della p.ed. 6 in C.C. Cavalese, di sua esclusiva proprietà, per favorire la commercialità del compendio in caso di cessione, e con cessione da parte dei fratelli ### e ### al fratello ### della propria quota di altre particelle ### fondiarie al prezzo di ### ciascuno.  ### ha, pertanto, esposto che, non essendosi realizzata la vendita per mancanza di acquirenti, egli ha inteso dare seguito alla seconda fase dell'accordo, ossia alla divisione dei beni secondo l'accordo raggiunto in mediazione, invitando, senza esito, i convenuti a sottoscrivere il preliminare del contratto di divisione e del piano divisionale materiale nonché alla stipula del contratto dinanzi al notaio. ### ha, inoltre, dichiarato di rinunciare alla revisione dell'accordo di mediazione pur essendo intervenuta, nel frattempo, l'aggregazione di parte della p.f. 20 (ad egli spettante secondo il progetto divisionale) alla p.f. 24 C.C.
Cavalese (destinata al fratello ### con estinzione della servitù di passaggio per consolidamento.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti con due distinte comparse di costituzione e risposta, contestando in fatto e in diritto le pretese attoree.
In particolare, il convenuto ### ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi, deducendo altresì che l'attore non solo ha domandato che ex art. 2932 c.c. venga pronunciata sentenza che tenga luogo del contratto di divisione secondo l'accordo raggiunto in sede di mediazione limitatamente ai beni allo stesso spettanti, ma ha anche formulato domande che, con riguardo alla p.m.1 della p.ed. 6 C.C. Cavalese e all'assegnazione al fratello ### delle pp.ff. non pertinenziali al prezzo di ### sono difformi rispetto a quanto contenuto nel verbale di mediazione. Il predetto convenuto ha, inoltre, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria nonché l'inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. non essendo qualificabile l'accordo raggiunto in sede di mediazione quale contratto preliminare e stante la genericità del progetto divisionale allegato al verbale sottoscritto dalle parti. Egli ha, quindi, domandato: “### in via preliminare / pregiudiziale: disporsi il differimento della prima udienza con salvezza dei diritti al fine di consentire alle parti l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria in quanto materia avente ad oggetto diritti reali; - accertare per i motivi esposti in narrativa l'assoluta indeterminatezza della domanda attorea ai sensi del l'art. 164 c.p.c. e conseguentemente rilevare la nullità dell'atto di citazione; nel merito: - rigettare, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte formulate dall'attore siccome inammissibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto - condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria nell'importo che sarà liquidato dal giudice in via equitativa con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il convenuto ### ha preliminarmente offerto di cedere ai fratelli la propria quota dei beni caduti in successione al prezzo di complessivi ### ; ha anch'egli eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.c.; nel merito ha dedotto che l'accordo raggiunto in sede ###è eseguibile in forma specifica essendo soltanto preparatorio alla stipula di futuri contratti preliminari, che vi è stata una modifica catastale dei beni che non consente l'attuazione degli accordi raggiunti e che la divisione delle unità abitative, in ogni caso, darebbe luogo ad abusi edilizi ed urbanistici.
Egli ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti: ### l'###mo Giudice adito: In via preliminare, Nel caso di accettazione da parte di entrambi i fratelli e/o anche da uno solo di essi della offerta formulata dal sig. ### estromettere dal presente giudizio il sig. ### In via pregiudiziale ### e dichiarare per i motivi indicati e richiamati in atti, la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, 15%, IVA e ### come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del ### le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea va rigettata.
Preliminarmente, ritiene questo Giudice che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs.  28/2010 non sia fondata, atteso il carattere personale dell'azione ex art. 2932 c.c. in questa sede ###poter essere ricompresa tra le azioni “relative a una controversia in materia di (…) diritti reali”.
Giova, inoltre, premettere che ai sensi dell'art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. Si tratta di uno strumento di tutela predisposto dal legislatore che consente l'esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare, attribuendo la facoltà ad una parte di ottenere una sentenza produttiva degli stessi effetti che avrebbe prodotto il contratto ### che l'altra parte non ha voluto concludere, consistendo il “mancato adempimento dell'obbligazione” nella mancata stipula del contratto definitivo.
Atteso che tale strumento consente di superare il rifiuto di una parte a rendere una dichiarazione negoziale non voluta (ossia volta alla conclusione del contratto definitivo), la sentenza (di natura costitutiva) pronunciata ex art. 2932 c.c. deve corrispondere al contenuto del contratto preliminare, dovendo ritenersi illegittimo ogni intervento del giudice volto ad incidere, modificandolo, sull'assetto degli interessi voluto dalle parti, così come risultante dall'interpretazione del contratto preliminare e dall'accertamento dell'effettiva volontà delle parti. Al riguardo, ritiene questo Giudice di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La sentenza costitutiva che - a norma dello art. 2932 cod. civ.  - tiene luogo del contratto definitivo non concluso non può introdurre varianti al contenuto del contratto preliminare, ancorché riguardanti le sole modalità di esecuzione di una delle prestazioni, ma deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, con la conseguenza che è inammissibile la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. che importi una modalità della prestazione non prevista dal contratto preliminare.” (cfr. Cass. 7907/1990); “La sentenza costitutiva che a norma dell'art. 2932 cod. civ. tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve recepire integralmente e fedelmente le previsioni negoziali delle parti quali risultano dall'interpretazione del contratto preliminare, alla quale il giudice deve provvedere, accertando come per qualunque altro contratto l'effettiva volontà delle parti, anche in ordine all'esatta identificazione dell'oggetto del contratto stesso, che se non individuato esattamente deve essere tuttavia individuabile, eventualmente anche con elementi acquisiti aliunde con riferimento ad altri ### e documenti collegati a quello oggetto di valutazione.” (cfr. Cass. 3486/1990).
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che, anche a voler riconoscere all'accordo raggiunto in sede di mediazione natura di contratto preliminare (ed impregiudicata ogni determinazione al riguardo), la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non potrebbe trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche della consistenza di alcuni beni (pp.ff. 20 e 24) e la mancata corrispondenza tra il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. domandata dall'attore e quanto originariamente voluto dalle parti.
Con riferimento al primo aspetto, risulta documentato in atti (docc. 6 e 7 attore) che successivamente alla sottoscrizione del verbale di mediazione sono intervenute delle modifiche d'ufficio da parte del catasto del Comune di ### che hanno inciso sull'estensione delle pp.ff. 20 e 24 in ### oggetto dell'accordo sottoscritto dalle parti. Ritiene questo Giudice che tali modifiche incidano sull'assetto di interessi voluto dalle parti, tenuto conto che nel progetto divisionale sub doc. 4 tutti i beni, ivi comprese le pp.ff.  20 e 24, recano l'indicazione del rispettivo valore in ragione dell'estensione riportata (in mq) per ciascun fondo, sicché modificandosi la consistenza e, dunque, il valore delle pp.ff. 20 e 24 si altera il complessivo accordo raggiunto dalle parti, con conseguente impossibilità di pronunciare la sentenza ex art. 2932 c.c., non coincidendo il suo richiesto contenuto con quanto originariamente pattuito dalle parti. A tal fine, non è sufficiente la dichiarazione attorea di rinuncia alla revisione dell'accordo (nella parte in cui, a seguito delle modifiche, è divenuta per lui sfavorevole), occorrendo invece il consenso di tutte le parti, dovendo ritenersi che il valore, in ragione dell'estensione, dei singoli beni, ed in particolare, ai fini che occupano, delle pp.ff. 20 e 24, non sia un elemento isolato ma si inserisca nel complessivo assetto di interessi tenuto in considerazione delle parti al fine di giungere all'accordo, tanto più considerate la complessità dell'accordo di divisione ereditaria sottoscritto dai fratelli ### articolato in due fasi, di cui la seconda rilevate ai fini che occupano (pagg. 6, 7 e 8 del verbale di mediazione), e l'incidenza dei valori dei singoli beni (e, quindi, anche di quelli delle pp.ff. 20 e 24) anche in ragione della contestuale cessione al fratello ### di quote di beni di proprietà degli altri fratelli, come di seguito meglio precisato.
Non solo, ma la richiesta di esecuzione parziale dell'accordo - ossia nella parte relativa alla sola assegnazione dei beni all'attore e al trasferimento della quota di 1/3 dei beni indicati nel verbale di mediazione di proprietà del solo attore in favore del fratello ### dietro il pagamento del prezzo di ### - non corrisponde all'accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non possano essere attuate parzialmente, e ciò in particolare con riguardo alla previsione relativa alla cessione al fratello ### della quota dei 2/3 delle pp.ff.  meglio indicate nell'accordo di proprietà dell'attore e del convenuto ### trattandosi di previsione che incide in modo diretto sulle assegnazioni come concordate dai fratelli e sul valore della divisione (cfr. pagg. 6 e 7 verbale di mediazione: “il progetto divisionale allegato sub doc. 4 tiene conto della cessione concordata tra le parti a ### delle quote di 1/3 di proprietà di ### e di ### delle pp.ff. qui di seguito elencate (…) il progetto divisionale nell'attribuzione della quota a ### (…) tiene conto del valore della quota di 1/3 delle pp.ff. sub lettera g) già di sua proprietà, nonché della cessione a quest'ultimo della quota dei 2/3 di dette pp.ff. di proprietà di ### e di ### valore che viene suddiviso al 50% fra le quote spettanti a ### e ### Giovanni”).
Tenuto conto del complessivo tenore dell'accordo contenuto nel verbale di mediazione in atti va, dunque, ritenuto che le difformità oggettive e soggettive di cui al preteso contenuto della sentenza costitutiva domandata dall'attore siano in ogni caso tali (ossia anche a voler riconoscere natura di contratto preliminare all'accordo raggiunto in sede ###consentire a questo Giudice di sostituirsi alla volontà negoziale dei fratelli ### non corrispondendo il contenuto della sentenza ex art. 2932 c.c. a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti.
La domanda va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le quattro fasi, ridotti per le fasi istruttoria e decisionale in ragione della natura e complessità dell'attività prestata e delle questioni giuridiche affrontate). 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia: 1. Rigetta la domanda.  2. Condanna l'attore a rimborsare al convenuto ### le spese di lite liquidate in ### oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.  3. Condanna l'attore a rimborsare al convenuto ### le spese di lite liquidate in ### oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 18.09.2023.  
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini

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Chi è l'autore
Avv. Beatrice Napolitano Mediatore Avv. Beatrice Napolitano
Sono iscritta nell'Albo degli Avvocati di Padova dal 2005 e, nell'esercizio della professione forense, mi occupo prevalentemente di appalti privati, locazioni e consulenza contrattuale alle imprese. L'esperienza maturata in ambito giudiziale mi ha portata a realizzare che la causa civile si conclude quasi sempre con lo scontento di entrambe le parti. Chi "vince" impiega anni per vedere riconosciute le proprie ragioni e spesso subisce un'ulteriore frustrazione nel momento in cui deve essere data ...
continua





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