Sanzionato il condomino che non si presenta in mediazione

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Avv. Mariavittoria Fratarcangeli

Tribunale di Pistoia, sentenza 25.02.2015

A cura del Mediatore Avv. Mariavittoria Fratarcangeli da Frosinone.
Letto 1890 dal 21/01/2017

Commento:

La parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità (nel caso la attrice), ha l’onere di partecipare all’iter davanti al mediatore, specificando l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs.28/2010, che la presenza deve essere personale mentre al legale è assegnata la sola funzione di assistenza e non di rappresentanza.
Nel caso in commento, il condomino avviava nei confronti del condominio la mediazione disposta d’ufficio dal giudice, senza partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore.
Il Giudice, rilevando l’assenza ingiustificata dell’attrice-istante, dichiarava la improcedibilità della mediazione e quindi del giudizio, condannandola anche al pagamento della sanzione pecuniaria pari al contributo unificato della causa.
 

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Pistoia
Nella persona del G.O.T. Avv. Massimo Nistri in funzione di Giudice Unico
Nella causa N.R.G.      /
Ha pronunciato al seguente
SENTENZA
Nella causa civile    
tra
Condomino Alfa                                                                                                                  - attrice
Contro
Condominio Beta                                                                                                           - convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il giudizio per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del condominio 4/2/2014 circa i punti 3 e 4, per mancato rispetto del termine di preavviso e per mancata indicazione dei votanti e della maggioranza.
Si costituiva il condominio eccependo la improcedibilità per mancanza del tentativo di mediazione obbligatoria, e nel merito eccependo l’avvenuta sanatoria della delibera impugnata per successiva nuova delibera sui medesimi punti; concludeva per il rigetto della domanda.
Il Giudice d’ufficio alla prima udienza rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ante causam, e concedeva termine alle parti per la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo 28/2010.
All’udienza del 22/5/2015 le parti precisavano le conclusioni, come da apposito verbale.
Parte attrice: precisato che la materia del contendere risulta cessata, con richiesta di dare atto della annullabilità della delibera assembleare impugnata richiamando le conclusioni di cui in atto di citazione; in subordine dichiarare cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale delle spese e della mediazione.
Parte convenuta: come la comparsa di costituzione.
La causa risulta istruita in via documentale.
La domanda della parte attrice deve dichiararsi improcedibile per mancato effettivo svolgimento di mediazione obbligatorio precedente alla causa.
Difatti per ritenere validamente espletato il tentativo di mediazione la previsione normativa dispone che:
a) La parte interessata introduca prima della causa la domanda di mediazione, nel caso l’attrice ha provveduto solo a seguito dell’ordine del Giudice;
b) Partecipazione personale delle parti alle sessioni innanzi all’Organismo di Mediazione; in particolare la parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità (nel caso la attrice) ha l’onere di partecipare all’iter davanti al mediatore, specificando l’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs.28/2010 la sola funzione di assistenza del legale, e non di rappresentanza.
c) Qualora il giudice, si sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, disponga, dopo aver valutato la natura della causa ed il comportamento delle parti, l’esperimento del procedimento di mediazione, condizione necessaria affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente seguito (e la condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010) e che le parti (assistite dai propri difensori) siano personalmente presenti all’incontro con il mediatore (Tribunale Firenze, sez.II, 19/03/2014) … Il Giudice ritiene anche per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010, è necessario che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. 28/2010) e che la mediazione sia effettivamente avviata.
Nel caso in esame, nel procedimento di mediazione non è comparsa la parte attrice, ma un sostituto del difensore di quest’ultima.
Pertanto, occorre rilevare d’ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 c. 1 bis decreto cit. ( Ord. Trib. Firenze 26/11/2014).
Nel caso come documentato dal verbale 3/10/2014 dall’Organismo di Conciliazione adito la parte attrice (nel presente procedimento giudiziale) non è comparsa personalmente, risultando per la predetta parte la sola presenza di sostituto del difensore processuale, circostanza che, da sola, porta ad escludere l’effettivo svolgimento della fase obbligatoria di mediazione.
Presente, invece, è risultato il legale rappresentante del condominio convenuto.
Ciò basta per ritenere non effettivamente svolto ed adempiuto l’obbligatorio tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010 nei termini concessi dal Giudice.
Per la mancata partecipazione dell’attrice, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione questa deve essere condannata al versamento all’entrata al Bilancio dello Stato di somma pari ad euro 112,00, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
Circa le spese, queste seguono la soccombenza per addebito alla parte attrice della improcedibilità, con diminuzione per la sola parziale fase istruttoria e per lo scaglione di valore denunciato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, definitivamente pronunciando,
- dichiara la improcedibilità delle domande della parte attrice;
- condanna la parte attrice     al versamento all’entrata al Bilancio dello Stato di somma pari ad euro 85,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010;
- condanna la parte attrice   al pagamento in favore della parte convenuta       delle spese di causa che liquida in euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali 15% e oltre Iva e Cap come per legge.
Così decido in Pistoia in data 25/2/2015
Il G.O.T
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Mariavittoria Fratarcangeli Mediatore Avv. Mariavittoria Fratarcangeli
Sono un avvocato (esercito la professione dal 2005, anno di iscrizione all'albo)ed ho iniziato ad apprezzare la mediazione da qualche anno; ovvero da quando ho iniziato ad approfondirla, ad aggiornarmi. Rappresenta "un universo parallelo" rispetto al modo più naturale (soprattutto per noi avvocati) di concepire la risoluzione dei conflitti; e la vera particolarità è l'attenzione - nel gestire le controversie tentando di risolverle - ad elementi quali la comunicazione, il modo di interagire con l...
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