Sfratto per morosità: su chi grava l'onere di introdurre il procedimento di mediazione?

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Avv. Monica  Allulli

Tribunale Roma, sentenza del 29/05/2019

A cura del Mediatore Avv. Monica Allulli da Roma.
Letto 17703 dal 15/10/2019

Commento:
L'articolo 5 del dlgs. 28/2010 prevede che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1′)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)".
Data per certa l'obbligatorietà del procedimento di mediazione è opportuno, allo stesso tempo, individuare la parte sulla quale grave l'onere di introdurre il tentativo di conciliazione. Secondo il Tribunale di Roma, nonostante posizioni contrastanti all'interno della giurisprudenza, è sul locatore che grava l'onere di attivare il procedimento di mediazione.  In un procedimento di sfratto per morosità, infatti, se il Giudice ha disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Tribunale Ordinario di Roma
 
Sezione 6^ Civile
 
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Manuela Caiffa, nell'udienza del 29.05.2019, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa iscritta al n. 72597 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018
 
tra
 
R.D., CF: (...), rappresentata ed assistita dall'Avv. Massimo Clementi presso il cui studio in Roma alla Via Gregorio VII n. 416 è elettivamente domiciliata,
 
- attrice -
 
E
 
V.D., CF: (...), rappresentata ed assistita nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Pierluigi Guerriero e Vanna Ortenzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, al Viale della Pineta di Ostia 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in opposizione alla convalida di sfratto
 
- convenuta -
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto notificato in data 20.09.2018, la parte attrice in epigrafe intimava nei confronti della sig.ra D. lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in R., Via E. C. nr. 4 int. 2, nella specie, box concesso in locazione con contratto del17.02.2016 (registrato il 23.02.2016).
 
Deduceva che il prezzo della locazione veniva fissato ad Euro 120,00 mensili, comprensivi di condominio e che dal gennaio 2018 la convenuta sospendeva interamente il pagamento del canone di locazione, risultando morosa fino all'intimazione della somma di Euro 1.080,00.
 
Si costituiva la conduttrice che deduceva il recesso dal contratto di locazione sin dal 25 giugno 2018 ed il rifiuto della locatrice a ottenere la consegna dell'immobile; contestava, altresì, la morosità.
 
All'udienza del 13.11.2018, i procuratori delle parti davano atto del rilascio dell'immobile in data 12.11.2018.
 
Denegato il rilascio, veniva disposto il mutamento del rito: solo parte convenuta depositava memorie integrative.
 
Alla prima udienza successiva al mutamento del rito, il Giudice fissava il termine per l'esperimento della mediazione, ai sensi ell'art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010.
 
Non veniva espletata la procedura di mediazione obbligatoria.
 
La causa veniva decisa all'udienza del 29.05.2019 e il Giudice dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.
 
E' dirimente rilevare l'improcedibilità della domanda d'intimazione di sfratto per morosità svolta, dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, per omesso esperimento della procedura di media-conciliazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi di controversia soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), il cui mancato avveramento è preclusivo dell'esame del merito della lite.
 
Ed infatti, con Provv. del 4 febbraio 2019, il Giudice assegnava termine di giorni 15 per la proposizione della domanda di mediazione, ai sensi dell'articolato legislativo sopra indicato.
 
Tale incombente non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento; non v'è dubbio, d'altronde, che la materia locatizia sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege.
 
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi, l'esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo che, altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola.
 
L'articolo in questione, infatti, recita: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1′)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)".
 
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.
 
La tematica che qui si pone, però, è quella dell'individuazione della parte su cui grave l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione.
 
Il Tribunale osserva che sussistono posizioni contrastanti in giurisprudenza, che oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a per pervenire a letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna 17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini 24 maggio 2016).
 
Ebbene, il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (v. Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018).
 
Con la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è tenuto a regolare le spese di lite e, facendo applicazione del principio della soccombenza, si dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di risoluzione del contratto.
 
Si consideri, peraltro, che, nel caso di specie, la locatrice non otteneva ordinanza provvisoria di rilascio (intervenuto nelle more della fase sommaria), per cui non risulta vittoriosa avuto riguardo alla propria domanda di condanna al rilascio dell'immobile.
 
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D.R. nei confronti di D.V., così decide:
 
dichiara improcedibile la domanda di parte attrice ex art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010;
 
condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite che liquida in Euro 515,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
 
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
 
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019

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Chi è l'autore
Avv. Monica  Allulli Mediatore Avv. Monica Allulli
Quando ho esercitato l'attività di avvocato a Genova mi sono "meritata" la definizione di "avvocato di pace" nel senso che pur essendo iscritta all'albo dal 1996 seguo i miei clienti indirizzandoli a perseguire la via stragiudiziale. Questo mi ha portato a specializzarmi nel settore della mediazione civile e familiare perchè credo fermamente nella capacità delle persone, adeguatamente sostenute, di risolvere i conflitti, raggiungendo al meglio la propria soddisfazione .
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