Sollevata questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’obbligo di mediazione (e a chi spetta l’onere di depositare la domanda) in caso di domanda riconvenzionale, in ipotesi in cui una mediazione sia già stata effettuata prima della proposizione della domanda riconvenzionale.

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Avv. Carlotta  Calabresi

Tribunale di Roma, VI sez, 13.06.2023, ordinanza n. 13193 di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione per rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., giudice Alessio Liberati

A cura del Mediatore Avv. Carlotta Calabresi da Roma.
Letto 1497 dal 05/07/2023

Commento:

In una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione, differita la data di udienza, il giudice ha constatato l’avvenuto svolgimento della mediazione, effettuata regolarmente solo sulla domanda principale ma non sulla riconvenzionale, e conclusa prima della prima udienza.
Il giudice ha ritenuto di sollevare la questione pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto riguardante l’obbligo di mediazione (e a chi spetta l’onere di depositare la domanda) in caso di domanda riconvenzionale, in ipotesi in cui una mediazione sia già stata effettuata prima della proposizione della domanda riconvenzionale.
La soluzione della predetta questione è necessaria alla definizione del giudizio, presenta gravi difficoltà interpretative, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi e sul punto la riforma c.d. Cartabia non ha modificato la normativa. La Suprema Corte, secondo il giudice, non si sarebbe mai espressa sul tema.
Il giudice ripercorre le possibili interpretazioni dell’art. 5 dlgs 28/2010 che conducono a diversi risultati sul piano dell’improcedibilità, totale o parziale delle domande.
1 La necessità di disporre nuovamente la mediazione, con conseguente improcedibilità dell’intero giudizio in caso di omissione.
Secondo Tribunale Verona 12.5.2016, non si può escludere che la circostanza sopravvenuta della domanda nuova da parte dei convenuti/resistenti possa indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia. L’onere spetterebbe al ricorrente originario (attore).  All’inadempimento dell’obbligo di instaurare la nuova mediazione conseguirebbe l’improcedibilità dell’intero giudizio (ordinanza Tribunale di Roma 25.10.2022).
Questa interpretazione sembra essere più rispettosa del testo dell’art. 5 dlgs 28/2010  ma gravosa per l’attore/ricorrente e con un aggravio dei costi e possibilità di abuso dilatorio da parte del convenuto/resistente il quale potrebbe volutamente non introdurre la domanda riconvenzionale in sede di originaria mediazione per ostacolare e ritardare le ragioni di giustizia dell’attore ricorrente.
Se il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale è sorto successivamente al procedimento di mediazione, la riconvenzionale cd “inedita” potrebbe produrre una variazione degli interessi in gioco tale da ammettere la possibilità che le parti arrivino a risolvere stragiudizialmente la loro controversia.
In caso di integrazione successiva del contraddittorio ad opera del giudice, la mancata partecipazione di alcune parti del giudizio alla procedura di mediazione potrebbe in tal caso determinare la non piena corrispondenza dell’oggetto della mediazione (profilo soggettivo)
Tribunale di Palermo, ordinanze 27 febbraio 2016 e 6 maggio 2017 ha escluso l’obbligo di estensione della mediazione obbligatoria in seguito alla chiamata del terzo.
2 La necessità di disporre nuovamente la mediazione, con conseguente improcedibilità della sola domanda riconvenzionale in caso di omissione.
In questa seconda lettura, adottata da Tribunale di Verona, sez. III civile, 12/05/2016 e Tribunale di Civitavecchia, 5.01.2023, sentenza n. 8,  l’onere graverebbe sulla parte resistente senza aggravio per il ricorrente, salvo sotto il profilo temporale. L’art. 5 dlgs 28/2010 andrebbe letto nel senso che chiunque intenda esercitare un’azione in giudizio si riferisca anche all’esercizio dell’azione in via riconvenzionale. L’eccezione del convenuto potrebbe essere intesa come riferita anche al convenuto in riconvenzionale.
Nella legge non si precisa se il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della sola domanda introduttiva del giudizio ovvero di tutte le domande giudiziali, anche se proposte in corso di causa. Non consente di distinguere tra domande principali e domande successive e, quindi, anche per le seconde vige la condizione di procedibilità.
3. È sufficiente la procedura di mediazione già esperita, con conseguente immediata improcedibilità della sola domanda riconvenzionale
Soluzione adottata da Tribunale di Verona, sez. III civile, 12.05.2016. Con il termine convenuto si intende anche l’attore in via riconvenzionale. Ogni domanda proposta in giudizio non solo quelle introduttiva è soggetta alla condizione di procedibilità nelle materie previste dall’articolo 5 dlgs 28/2010. L’esclusione delle domande successive produrrebbe una disparità di trattamento tra le parti ingiustificata. La parte avrebbe dovuto introdurre la riconvenzionale in mediazione. Non avendolo fatto, la stessa sarebbe improcedibile.
4. È sufficiente la procedura di mediazione già esperita, con conseguente procedibilità dell’intero giudizio compresa la riconvenzionale
Trib. Taranto 02.05.2019; Trib. Roma 18.01.2017; Trib. Palermo 11.7.2011 e 27.02.2016, Trib. Prato. 13.12.2021 n. 880 ritengono assolto l’obbligo con la mediazione precedente la prima udienza avente ad oggetto la sola domanda principale. Potrebbe infatti ritenersi che l’obbligo di mediazione non si estenda alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti in quanto vanno fatti salvi i principi di ragionevole durata del processo e le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione.
Il convenuto è chi viene citato in giudizio, e non già chi avendo proposto un’azione risulta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria. Secondo questa lettura, non sarebbe possibile ammettere che vengano formulate domande riconvenzionali al solo fine di costringere il giudice a mandare le parti in mediazione, così da dilazionare i tempi del processo.
5. Necessità di una nuova procedura di mediazione in caso di estensione soggettiva determinata dalla domanda riconvenzionale
Questa lettura consente il bilanciamento tra le esigenze di ragionevole durata del processo e l’efficacia della mediazione. Non sarebbe necessario rinnovare il tentativo di mediazione qualora la domanda riconvenzionale proposta lasci invariati i soggetti del processo, atteso che gli interessi ed i bisogni sottesi delle parti rimarrebero inalterati. Viceversa, nell’ipotesi in cui la domanda successiva incida sulla struttura dei soggetti determinando un aumento delle parti del processo (ad es. a seguito di chiamata in causa, intervento volontario, litisconsorzio) sarebbe necessario esperire una nuova mediazione in quanto le nuove parti potrebbero essere portatrici di nuovi e diversi interessi. Il giudice dovrebbe quindi ordinare il nuovo esperimento della mediazione obbligatoria.
Alla luce di questa esposizione, la domanda interpretativa che pone il giudice e quale deve essere la corretta interpretazione articolo 5 comma 2 dlgs 28/2010:
a) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, dichiara l’improcedibilità delle domande giudiziali, ivi compresa quella principale introdotta dall’attore/ricorrente;
b) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta, rileva l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale;
c) ritenuto non soddisfatto parzialmente il requisito di procedibilità, rileva immediatamente l’improcedibilità della sola domanda riconvenzionale,
d) ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità e procede con il giudizio avente ad oggetto sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale;
e) ritenuto non soddisfatto il requisito di procedibilità solo nel caso in cui si abbia intervento di terzo o chiamata in causa di terzo, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e a tale udienza, se accerta che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta dichiara l’improcedibilità di tutte le domande giudiziali.
Il tema è effettivamente oggetto di un orientamento oscillante della giurisprudenza.
Secondo Tribunale di Alessandria, sez. civ., 22.08.2022, sentenza n. 769, giudice Martina Cacioppo, la domanda riconvenzionale e quella proposta dal terzo intervenuto non sono soggette a mediazione obbligatoria. Il giudice di Alessandria seguendo. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022 afferma che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti ragionando sia a partire dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, sia dalla finalità stessa che l'istituto della mediazione.
La giudice osserva che può essere considerato convenuto chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una "vocatio in ius", risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria.
Secondo Tribunale di Roma, giudice Dott.ssa Raffaella Tronci, sentenza n. 14986 del 13.10.2022, il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale non ne causa l’improcedibilità giudiziale. Non vi è necessità di sospendere il giudizio a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale, infatti, ciò non sortirebbe l'effetto di chiudere il giudizio in corso e si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo. Il tentativo di conciliazione non sarebbe comunque esperito in via preventiva poiché la domanda riconvenzionale presuppone l'avvenuta instaurazione del processo e la procedura di mediazione obbligatoria ha, invece, l'obiettivo di evitare che il giudizio venga ad esistenza. Peraltro, deve essere adottata una interpretazione letterale e non estensiva dell'art. 5 d.lgs. 28/10 che disciplina le condizioni di procedibilità dell’azione giudiziale e i rapporti tra il procedimento di mediazione e il processo.
Secondo Tribunale di Brindisi, giudice Dott. Giuseppe Antonio Rampino, sentenza del 21.01.2021, la domanda riconvenzionale non formulata nel procedimento di mediazione obbligatoria è inammissibile nel successivo giudizio. Nel caso di specie, mentre la ricorrente aveva instaurato il procedimento di mediazione in relazione alla propria domanda, il resistente si era limitato a partecipare al procedimento instaurato dal primo, senza menzionare in tale sede la propria richiesta riconvenzionale e, quindi, di fatto, non adempiendo alla condizione dell’azione anche riconvenzionale costituita dall’instaurazione del procedimento di mediazione. 

Cassazione civile, Sez. VI - 1, 23.02.2022, ordinanza n. 6001 ha stabilito che se la mediazione è disposta dal giudice, quando il thema decidendum si era già formato, l'integrale della materia del contendere (comprensiva della domanda proposta dagli attori e della domanda riconvenzionale) va sottoposta all'organismo di mediazione. Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna aveva respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, accogliendo l'eccezione di parte convenuta, aveva dichiarato improcedibile la domanda attorea per non avere esperito gli attori - che non si erano presentati dinanzi all'Organismo di Mediazione designato - il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, e che aveva ritenuto procedibile e fondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca convenuta.°


 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Carlotta  Calabresi Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani e internazionali e molteplici esperienze di insegnamento universitario, nel 2010 mi sono avvicinata a questo splendido lavoro introdotto in Italia grazie alla direttiva europea 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica e sempre alla ricerca della via di mezzo e della soluzione di buon senso.

In questi 12 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c'è maggior fiducia nell'istituto e, a segui...
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