Spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale

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Avv. Sarah Evelyn Cannas

Corte di cassazione civile, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2021 n. 3040

A cura del Mediatore Avv. Sarah Evelyn Cannas da Sassari.
Letto 6644 dal 11/02/2022

Commento:
Il tema di questo caso è la rilevanza di un accordo di mediazione che riconosce di fatto l’illegittimità di una delibera assembleare di condominio ai fini condanna alle spese dello stesso.
M.V. impugnava la deliberazione assembleare del 2002 approvata dal Condominio Y che aveva ratificato i lavori eseguiti, con occupazione di parti condominiali, per il superamento delle barriere architettoniche. La domanda di annullamento veniva respinta dal Tribunale di Lecco ed accolta dalla Corte d'appello di Milano. La sentenza d'appello veniva cassata con sentenza di questa Corte n. xxx del 2017. La Corte di Milano, nuovamente adita quale giudice di rinvio, aveva dato atto che le parti avevano sottoscritto un accordo di mediazione relativo all'impugnazione di successiva delibera del 2017 riferita alle medesime opere consistenti nella realizzazione di uno scivolo per disabili.
In questo accordo, le parti avevano stabilito che l'esecuzione di tali opere richiedesse la modifica del regolamento condominiale e la fruibilità delle stessa per tutti i condomini, così in sostanza riconoscendosi l'illegittimità della originaria delibera del 2002. La Corte d'appello ha percioòdichiarato cessata la materia del contendere, ponendo a carico del Condominio Y, dell’impresa che aveva realizzato le opere e di altre parti del giudizio le spese processuali sostenute da M.V. in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Tale sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione che viene rigettato con condanna alle spese perché i motivi di ricorso vengono ritenuti inammissibili.
Interessante di questo caso è che la sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. xxx del 2017, ha ritenuto che l'accordo amichevole di conciliazione raggiunto dalle parti nell'ambito di un distinto giudizio - relativo, in particolare, all'impugnazione della delibera del 2017, seppur riferita alle stesse opere di rimozione delle barriere architettoniche già oggetto della deliberazione assembleare precedente del 2002 - avesse determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta nel 2002. In sostanza, la Corte di Milano ha affermato che fosse venuto meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito della domanda di impugnazione della delibera del 2002, essendo svanito, a seguito dell'accordo di mediazione l'interesse delle parti alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito.
Secondo la Cassazione spetta al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Dall'esito conciliativo della impugnazione della delibera del 2017, la Corte d'appello ha logicamente tratto argomenti per delibare la probabile fondatezza delle doglianze avanzate da M.V. già nell'impugnativa della deliberazione assembleare approvata del 2002 e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione.  Correttamente la Corte di Milano ha applicato il principio della soccombenza all'intero processo.°
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Sarah Evelyn Cannas Mediatore Avv. Sarah Evelyn Cannas
Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Sassari e ho sempre avuto grande fiducia nella funzione e nell'importanza della mediazione e degli altri metodi alternativi di risoluzione dei conflitti. Già prima dell'abilitazione forense, ho avuto modo di approfondire la materia sentendo un forte legame ed una grande connessione attitudinale con le tecniche e le dinamiche sottese a questa metodologia. Per questo, anche dopo aver iniziato ad esercitare la professione forense, mi sono dedica...
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