Una procura conferita espressamente e specificamente per l'instauranda procedura di mediazione consente all'avvocato di subdelegare un collega

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Prof. Avv. Maurizio Bocchiola

Tribunale di Treviso, sentenza 28 ottobre 2021 n. 1801 - Estensore Baggio

A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.
Letto 1617 dal 21/12/2021

Commento:
Il tribunale di Treviso torna sul tema della rappresentanza sostanziale della parte in occasione di una controversia bancaria.
A seguito di decreto ingiuntivo con il quale quale era stato ingiunto il pagamento di una somma alla debitrice principale e ai fideiussori, quale saldo passivo del conto corrente xxx, oltre ad interessi e spese, la società debitrice proponeva opposizione eccependo, quale unico motivo, l'estinzione della fideiussione per non aver la creditrice agito nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 CC, da ritenersi pienamente operante stante l'asserita nullità della clausola di cui all' art. 7 del contratto di fideiussione (di deroga del predetto termine), in quanto lo stesso sarebbe stato stipulato in conformità allo schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca D'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all' art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.
La banca si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. A seguito di espressa richiesta della convenuta veniva assegnato il termine per instaurare la procedura di mediazione obbligatoria ex DLGS 28/2010. A successiva udienza parte attrice eccepiva il mancato avveramento della condizione di procedibilità, stante la mancata partecipazione personale della convenuta al primo incontro di mediazione.
Secondo il tribunale l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento. Richiamandosi alla nota sentenza Cass. 8473/2019 il tribunale si sofferma sulla rappresentanza processuale e sostanziale.
Nel caso di specie non si discute di un generico mandato alle liti (in cui può essere sufficiente anche il conferimento del solo potere di rappresentanza processuale), bensì di una procura conferita espressamente e specificamente per l'instauranda procedura di mediazione, per sua natura volta a stimolare l'incontro personale delle parti al fine di ricercare un accordo. In un tale contesto deve pertanto ritenersi che all'avv. A non fosse stato conferito non solo il potere di "difendere" la parte (rectius, di "assisterla", secondo la terminologia usata dall'art. 8 DLGS 28/2010), ma anche in senso proprio quello di "rappresentare" la stessa dal punto di vista sostanziale. Infine l'avv. A aveva delegato l'avv. B a partecipare in sua vece all'incontro di mediazione, chiarendo che alla delegata veniva in tal modo conferita "ogni più ampia facoltà di legge"; l'avv. B aveva poi espressamente dichiarato, in sede di mediazione, di essere intervenuta quale procuratrice della banca creditrice, sia quale difensore della parte. 
Stante l'estrema ampiezza della formula utilizzata ("ogni più ampia facoltà di legge'') non vi è ragione per escludere che l'avv. A avesse in tal modo conferito all' avv. B tutti i poteri a sua volta conferitigli dalla banca creditrice, sia di natura processuale che di natura sostanziale (in forza sia dell'originaria procura alle liti conferita per il giudizio monitorio, sia della specifica procura per la mediazione, come visto sopra). In particolare, nulla autorizza a ritenere, come invece sostenuto all'odierna udienza dall'attrice, che la locuzione in esame facesse riferimento "alle sole facoltà di natura processuale che l'avvocato può delegare ad un sostituto", non essendovi nella delega una siffatta limitazione ed essendo invece consentito, dalla "legge" civile, che il procuratore possa anche sub-delegare altri soggetti, quanto meno laddove a ciò espressamente autorizzato dal rappresentato, come nel caso di specie, in cui la banca creditrice opposta aveva conferito all'avv. A il "potere di farsi sostituire da altri procuratori cui vengono date le stesse facoltà" (si ricorda infatti che il principio delegatus delegare non potest trova oggi rigorosa applicazione solo nel campo del diritto pubblico, non anche in quello del diritto privato).
Risulta quindi che nel presente caso la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta, avendo partecipato all'incontro di mediazione per la banca un procuratore munito di idonei poteri di natura sostanziale.
Nel merito, il tribunale ha ritenuto infondata anche l'unica eccezione sollevata dall'attore e ha, per l'effetto, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opponente alla rifusione delle spese di lite.°
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Maurizio Bocchiola Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola
Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali.
Pubblicazioni, fra le altre:
- Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle...
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