Commento:
Il caso in esame riguarda una controversia bancaria avente ad oggetto l’accertamento e la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nella quale gli attori avevano agito nei confronti dell’istituto di credito lamentando l’applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, usura e commissioni illegittime.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, deducendo l’illegittimità della procedura in quanto convocata ed espletata esclusivamente da remoto mediante videoconferenza.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il disposto dell’art. 7, comma 3, del D.M. n. 180/2010, secondo cui il regolamento dell’organismo non può prevedere che l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche, non prescrive le modalità di svolgimento del singolo tentativo di mediazione, ma pone soltanto un limite al regolamento degli organismi;
- gli organismi di mediazione ben possono prevedere il collegamento da remoto delle parti, purché non come unica modalità di svolgimento della procedura, trovando ciò esplicita conferma nell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010, in base al quale la mediazione può svolgersi secondo le modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo;
- è pertanto legittima la procedura seguita dall’organismo di mediazione che abbia convocato le parti in videoconferenza;
- nel caso de quo, a fronte della comunicazione con cui la convenuta aveva contestato la modalità telematica, l’organismo di mediazione aveva invitato l’istituto di credito ad aderire alla procedura onde richiedere il rinvio della convocazione e lo svolgimento dell’incontro secondo la modalità in presenza;
- la parte convenuta ben poteva richiedere lo svolgimento del tentativo in presenza, ma non senza avere prima aderito alla procedura;
- tuttavia, l’istituto di credito non ha provveduto ad aderire alla mediazione, rimanendo estraneo al procedimento, sicché non ha formulato una rituale richiesta di rinvio e di svolgimento in presenza;
- di conseguenza, in mancanza di adesione al tentativo, l’organismo di mediazione ha legittimamente dato atto del rituale ma negativo esperimento dello stesso.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta, ritenendo che il tentativo di mediazione si sia svolto ritualmente.
La sentenza ribadisce un principio di particolare rilievo pratico: la convocazione delle parti in videoconferenza è pienamente legittima ove consentita dal regolamento dell’organismo e non determina l’invalidità della procedura.
In questa prospettiva, la parte chiamata che intenda opporsi allo svolgimento da remoto e chiedere la trattazione in presenza non può limitarsi a una mera contestazione restando estranea al procedimento, ma ha l’onere di aderire formalmente alla mediazione e di formulare in quella sede la relativa richiesta. *


