L’azione di simulazione relativa di un contratto di cessione di azienda non rientra fra le materie assoggettate a mediazione obbligatoria

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Avv. Franca Quagliotti

Tribunale di Napoli, Sez. XI, 16.1.2026, sentenza n. 804, giudice Carla Sorrentini

A cura del Mediatore Avv. Franca Quagliotti da Torino.
Letto 47 dal 05/02/2026

Commento:

Una ditta di autonoleggio citava in giudizio la società a cui aveva ceduto il ramo d'azienda con cinque autorizzazioni amministrative per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) per ottenere il saldo del corrispettivo della cessione (stante una controdichiarazione in cui le parti convenivano un prezzo superiore a quanto indicato nell’atto notarile di cessione). Chiedeva pertanto al Tribunale di Napoli di accertare la simulazione relativa del contratto di cessione limitatamente al prezzo, di dichiarare l'efficacia dell'accordo dissimulato e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.000,00.
Si costituiva in giudizio la società cessionaria eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, essendo stata la relativa procedura esperita presso un organismo territorialmente incompetente (Salerno anziché Napoli).
Il giudice disattende l'eccezione di improcedibilità in quanto la fattispecie della cessione d'azienda non rientra fra le materie obbligatorie e non è citata nell’elenco di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.
Diversamente, l'"affitto di aziende" rientra novero delle materie obbligatorie, in quanto rapporto di durata, caratterizzato da una complessa gestione continuativa delle obbligazioni reciproche, dove la soluzione conciliativa può preservare la continuità dell'impresa.
La domanda viene ritenuta fondata e viene accolta.°

Testo integrale:
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26320/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione di simulazione, vertente
TRA
(...) (cod. fis. (...) rapp.to e difeso dall'avv. (...) in virtù di procura in calce all'atto di citazione. ATTORE
E
(...) P.I. (...), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. (...), in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data 14/10/2021 in sostituzione di precedente difensore.
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attore concludeva come da note scritte di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 13/10/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2020, (...) conveniva in giudizio, dinanzi all'adito Tribunale, la (...) (d'ora in poi per brevità (...)), esponendo:

  • di essere stato titolare dell'impresa individuale "(...)", esercente l'attività di autonoleggio da rimessa con conducente;
  • che, in data 20/11/2019, aveva ceduto alla società convenuta il ramo d'azienda sito in Faicchio (BN), comprensivo dell'autorizzazione amministrativa n. 5 per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC);
  • che le parti, con atto pubblico per Notar (...) (rep. 19722, racc. 5867), avevano dichiarato quale corrispettivo della cessione la somma di Euro 6.500,00;
  • che, tuttavia, contestualmente al rogito, avevano sottoscritto una controdichiarazione dalla quale risultava che il prezzo reale della cessione ammontava ad Euro 10.500,00;
  • che la società cessionaria aveva versato, contestualmente all'atto di trasferimento, solo la somma di Euro 6.500,00, obbligandosi a corrispondere il residuo importo di Euro 4.000,00 al momento del rilascio della nuova autorizzazione amministrativa;
  • che, nonostante l'autorizzazione fosse stata regolarmente rilasciata dal Comune di Faicchio nel gennaio 2020, la (...) non aveva provveduto al pagamento del saldo, rendendosi inadempiente.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi la simulazione relativa del contratto di cessione
limitatamente al prezzo; dichiararsi l'efficacia dell'accordo dissimulato e, per l'effetto, condannarsi la (...) al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dal 20/11/2019 al saldo e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la (...) che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione della normativa sulla mediazione obbligatoria, essendo stata la relativa procedura esperita presso un organismo territorialmente incompetente (Salerno anziché Napoli); ancora in via preliminare, l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace, in quanto la somma oggetto di domanda era inferiore ad Euro 5.000,00; nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa, evidenziando, in particolare, che il prezzo della cessione era quello recepito nell'atto pubblico. Evidenziava, inoltre, che il (...) si era reso inadempiente in quanto aveva trasferito con un ritardo di circa due mesi la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Con ordinanza pronunciata in data 25/07/2021, veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla società convenuta. Indi, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa, all'udienza del 13/10/2025,
trattata con modalità scritta, veniva riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per violazione delle norme sulla mediazione. La convenuta assume che la domanda giudiziale sia affetta da improcedibilità in quanto l'attore, pur avendo attivato la procedura di mediazione, ha depositato la relativa istanza presso un organismo avente sede in Salerno, luogo diverso da quello del giudice territorialmente competente per la controversia. La difesa di parte convenuta invoca, a sostegno della propria tesi, il disposto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, il quale prevede che "la domanda di mediazione (...) è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Tuttavia, la censura mossa dalla convenuta presuppone erroneamente che la controversia de qua rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, unica ipotesi in cui il rispetto della competenza territoriale
dell'organismo diviene condizione necessaria per l'avveramento della condizione di procedibilità. Nel caso di specie, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della simulazione del prezzo di acquisto del ramo d'azienda ceduto alla società convenuta e sul correlativo adempimento del pagamento del corrispettivo residuo. Ebbene, l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010 individua un elenco tassativo di materie per le quali il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È di tutta evidenza che il legislatore, nell'includere l'"affitto di aziende" nel novero delle materie obbligatorie, ha inteso valorizzare la funzione deflattiva della mediazione nei rapporti di durata, caratterizzati da una complessa gestione continuativa delle obbligazioni reciproche, dove la soluzione conciliativa può preservare la continuità dell'impresa. Al contrario, la fattispecie della cessione di azienda non è contemplata nel citato elenco. Essa costituisce un contratto a esecuzione istantanea con effetti traslativi immediati, strutturalmente diverso dall'affitto. L'assenza di un esplicito richiamo normativo alla "cessione" o al "trasferimento" d'azienda, in un elenco che è di stretta interpretazione in quanto limitativo del diritto di azione (art. 24 Cost.), impone di ritenere tale materia esclusa dall'obbligo di mediazione. Pertanto, poiché l'attore non era tenuto giuridicamente a promuovere la mediazione per poter agire in giudizio, l'aver instaurato il procedimento presso un organismo diverso da quello territorialmente incompetente è circostanza del tutto irrilevante ai fini della procedibilità del presente giudizio, essendo la domanda immediatamente azionabile.
Ancora in via preliminare, va dato atto che l'eccezione di incompetenza per valore, sollevata dalla convenuta, è stata rigettata con ordinanza resa in data 25/7/2021.
Nel merito, l'attore ha documentalmente provato che le parti, contestualmente alla stipula dell'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 20/11/2019, sottoscrissero una controdichiarazione nella quale si davano reciprocamente atto che il prezzo della cessione non era di Euro 6.500,00 come indicato nell'atto pubblico, ma era pari ad Euro 10.500,00, pattuendo, altresì, che il saldo di Euro 4.000,00 sarebbe stato versato dalla società cessionaria dopo l'avvenuta voltura, in suo favore, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente. Tale scrittura
  • che non è stata efficacemente disconosciuta dalla (...) - integra un atto di accertamento scritto idoneo a rivelare la reale volontà delle parti e a fondare la prova della simulazione. Infatti, la laconica contestazione contenuta nella comparsa di risposta con cui la convenuta, nell'invocare la prevalenza dell'atto pubblico, disconosceva "ogni ulteriore accordo", non è in grado di inficiare il valore probatorio della suindicata scrittura, atteso che, come già evidenziato con ordinanza del 10/3/2022, non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 214 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere che il disconoscimento della scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiaro, specifico e determinato, investendo in modo inequivoco l'autenticità della sottoscrizione (cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1537). Un disconoscimento generico riferito all' "accordo" o al contenuto del documento non equivale al disconoscimento della firma. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., la scrittura in oggetto si ha per tacitamente riconosciuta e fa piena prova, ex art. 2702 c.c., della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Nè può attribuirsi prevalenza al prezzo indicato nell'atto di cessione solo in quanto avente la forma dell'atto atto pubblico, come, invece, sostenuto dalla convenuta. La giurisprudenza esclude, infatti, che, al fine di dare prova del patto dissimulato, la controdichiarazione debba rivestire la stessa forma dell'atto simulato, chiarendo che, anche qualora l'atto apparente sia soggetto a forma ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio può essere fornita mediante semplice scrittura privata, purché sottoscritta dalla parte contro cui è prodotta (cfr. Cass. 24/7/2017, n. 18204).
Accertata quindi la natura simulata del prezzo indicato nella cessione e la piena efficacia della controdichiarazione contenente l'indicazione del prezzo reale, deve accogliersi la domanda dell'attore volta al conseguimento del residuo importo di Euro 4.000,00. Risulta, infatti, documentalmente provato, oltre che non contestato, l'avvenuto rilascio, in favore della convenuta, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e, dunque, l'avveramento della condizione a cui le parti avevano subordinato il versamento del saldo. Né ha efficacia ostativa la circostanza del presunto ritardo con cui sarebbe avvenuta la voltura dell'autorizzazione in parola, atteso che alcun termine era stato pattuito per l'ottenimento di tale provvedimento che, comunque, veniva rilasciato in favore della cessionaria dopo due mesi dalla stipulazione della cessione.
La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della suindicata somma di Euro 4.000,00, oltre ex art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, stante l'espressa domanda formulata sul punto dall'attore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto della nota spese depositata in atti dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti della (...) così provvede:
  1. Dichiara la simulazione relativa del prezzo indicato nell'atto pubblico di cessione di ramo d'azienda stipulato in data 20/11/2019, dovendosi ritenere il prezzo reale voluto dalle parti pari ad Euro 10.500,00;
  2. per l'effetto, condanna la (...) al pagamento, in favore di
(...) della somma di Euro 4.000,00, quale residuo prezzo non corrisposto, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla notificazione della domanda giudiziale al saldo;
  1. condanna la (...) al pagamento, in favore di (...) (...) delle spese processuali, che liquida in Euro 125,00 per spese vive ed Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 16/1/2026
 

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Chi è l'autore
Avv. Franca Quagliotti Mediatore Avv. Franca Quagliotti
Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimen...
continua





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