Commento:
In una controversia avente ad oggetto l’usucapione di un immobile facente parte di un convento e di un terreno svolta nei confronti del Comune di Palermo e dell’Agenzia del Demanio (frutto di confisca di beni ecclesiastici), il Tribunale di Palermo rigettava la domanda dell’attore per non aver dimostrato l’interversione nel possesso (i suoi danti causa conducevano in locazione i predetti beni) e la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’impugnazione della sentenza.
L’attore ricorreva per cassazione denunciando con il primo motivo la violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche per omessa rimessione delle parti alla mediazione obbligatoria in materia di usucapione, in relazione all'art. 360/L. n. 4 C.P.C., cui sarebbe conseguita l'improcedibilità della causa.
La corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata in quanto eccezione sollevata solo con il ricorso per cassazione e dunque palesemente tardiva ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010.
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto, fra gli altri:
(a) vi era rapporto di locazione e, quindi, il conduttore aveva un rapporto di detenzione con la "res"
(b) L'inadempimento del contratto fonte della detenzione, consistito nel mancato pagamento dei canoni o nella mancata riconsegna della "res", non procura mutamento della detenzione in possesso.°
L’attore ricorreva per cassazione denunciando con il primo motivo la violazione dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche per omessa rimessione delle parti alla mediazione obbligatoria in materia di usucapione, in relazione all'art. 360/L. n. 4 C.P.C., cui sarebbe conseguita l'improcedibilità della causa.
La corte ha ritenuto tale doglianza manifestamente infondata in quanto eccezione sollevata solo con il ricorso per cassazione e dunque palesemente tardiva ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010.
Anche gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto, fra gli altri:
(a) vi era rapporto di locazione e, quindi, il conduttore aveva un rapporto di detenzione con la "res"
(b) L'inadempimento del contratto fonte della detenzione, consistito nel mancato pagamento dei canoni o nella mancata riconsegna della "res", non procura mutamento della detenzione in possesso.°



