Commento:
In una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni in seguito ad un incidente in cui venivano dispersi prodotti ortofrutticoli, la convenuta sollevava eccezione di improcedibilità della domanda attorea per la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione obbligatoria.
Tale eccezione viene ritenuta fondata dal tribunale di Latina sulla base del noto precedente della Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473 oltre a Cass. 2.7.2024, n.18106.
La parte non può conferire il potere di farsi sostituire con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale (ex multis, Trib. Latina 20.3.2021, n.594; Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829; Trib. Velletri 8.5.2024, n.1036; Trib. Tivoli 25.1.2023, n.76).
Nella specie il tribunale ha rilevato che agli incontri di mediazione del 16 e del 20.12.2021 era presente, in luogo della parte, il solo procuratore attoreo di quest’ultima, avv. xxx in forza della mera procura alle liti, da quest’ultimo autenticata, rilasciata per l’introduzione del giudizio e non attributiva della rappresentanza sostanziale della parte. A tal fine non ha ritenuto rilevante il deposito in atti, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice avrebbe dato atto di aver ratificato il precedente operato dell’avv. xxx negli incontri del 16.12.2021 e del 20.12.2021. Infatti, la procura speciale deve essere coeva o anteriore al procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità, attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria ex post.°
Tale eccezione viene ritenuta fondata dal tribunale di Latina sulla base del noto precedente della Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473 oltre a Cass. 2.7.2024, n.18106.
La parte non può conferire il potere di farsi sostituire con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale (ex multis, Trib. Latina 20.3.2021, n.594; Trib. Roma 27.5.2022, n.8475; Trib. Roma 15.1.2021, n.829; Trib. Velletri 8.5.2024, n.1036; Trib. Tivoli 25.1.2023, n.76).
Nella specie il tribunale ha rilevato che agli incontri di mediazione del 16 e del 20.12.2021 era presente, in luogo della parte, il solo procuratore attoreo di quest’ultima, avv. xxx in forza della mera procura alle liti, da quest’ultimo autenticata, rilasciata per l’introduzione del giudizio e non attributiva della rappresentanza sostanziale della parte. A tal fine non ha ritenuto rilevante il deposito in atti, dopo circa tre mesi dalla chiusura del procedimento di mediazione, di una procura speciale notarile con la quale parte attrice avrebbe dato atto di aver ratificato il precedente operato dell’avv. xxx negli incontri del 16.12.2021 e del 20.12.2021. Infatti, la procura speciale deve essere coeva o anteriore al procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità, attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria ex post.°



