La domanda di mediazione depositata presso un Organismo territorialmente incompetente determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Laura  Floris

Tribunale di Grosseto, 04.06.2025, sentenza n. 458, Giudice Claudia Frosini

A cura del Mediatore Avv. Laura Floris da Cagliari.
Letto 127 dal 31/07/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Giudice, respinta la domanda di concessione della provvisoria esecuzione, onerava il creditore opposto di introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio, vertendosi in materia di contratti bancari.

All’udienza successiva, l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria, mentre nelle memorie integrava tale eccezione ri deducendo l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito dalla parte convenuta opposta.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

- la mediazione va presentata presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia;
- pertanto, deve sussistere la corrispondenza tra il luogo della mediazione e il luogo del giudizio;
- a nulla rileva che la mediazione sia stata svolta in modalità telematica;
- la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta, poiché la convenuta opposta non ha dimostrato di avere depositato la domanda di mediazione presso la sede territorialmente competente. *
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Laura  Floris Mediatore Avv. Laura Floris
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 2009, presto la mia assistenza professionale sia nel settore civile che penale, in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Una naturale capacità di ascolto empatico, che coltivo e approfondisco per l’utilizzo professionale al servizio dei miei assistiti, mi avvicina alle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
Nel 2015 divento mediatore civile e successivamente arricchisco le mie competenze di negoziatore formandomi con il metodo...
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