Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 2670 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto "Divisione di beni caduti in successione" e vertente
TRA
(...), parte nata a CASSANO ALL'IONIO in data 14.06.61, e (...), parte nata a LUCERNA (Svizzera) in data 18.01.65, entrambe rappresentate e difese dall'avv. PR.DA., giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
(...), parte nata a LUCERNA (Svizzera) in data 28.12.69, rappresentata e difesa dall'avv. D.LU., giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 3.11.15, (...) e (...) hanno convenuto in giudizio (...). La difesa dei primi ha allegato che:
- Le parti del giudizio sono eredi dei propri genitori (...) (n. Tricase 5.9.31 -m. Cassano all'Ionio
- e (...) (n. Cassano all'Ionio 19.5.29 - m. Cassano all'Ionio 6.10.08);
- Dopo la morte del padre, previa delega dei fratelli, (...) ha incassato i seguenti rapporti bancari, accesi presso (...):
- deposito a risparmio n. 21358 intestato a (...) per euro 8.329,77
- deposito a risparmio n. 22018, intestato a (...) per euro 35.145,31;
- certificato deposito n. 24238 intestato a (...), per euro 123,359,25.
I predetti rapporti sono stati estinti ad opera di (...) in virtù di procure del 23.7.11 e del 21.12.11. Da allora la (...) trattiene indebitamente le somme incassate per conto degli altri coeredi, non avendo inteso, nonostante le ripetute richieste, rimettere le somme, che possono essere così determinate:
- euro 32.922,25 spettante a ciascuno degli attori iure proprio, quali cointestatari dei predetti rapporti bancari in parti uguali.
- euro 22.689,19, dovuti ad ognuno iure successionis, quali titolari della quota di 1/3 della successione del decuius (...).
La convenuta (...) dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento delle predette somme nei confronti dei germani (...) e (...) e a corrispondere in favore degli stessi gli interessi legali maturati ed il maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.;
- Dell'asse ereditario indiviso fanno parte, altresì, i seguenti beni immobili:
- Terreno agricolo sito in Cassano allo Ionio, C.da (...), catastalmente identificato al foglio (...) particella (...), foglio 51 particella (...), foglio 51 particella (...); --- immobile sito in Cassano allo Ionio, catastalmente identificato al foglio (...) particella (...) sub.2;
--- immobile sito in Cassano allo Ionio, catastalmente identificato al foglio 19 particella 410 sub.1, quest'ultimo concesso in locazione da (...) la quale ne sta percependo i relativi frutti, da dividersi equamente tra gli eredi.
Infatti, l'immobile in parola risulta condotto dalla signora (...) giusta contratto di locazione stipulato con (...) del 31.5.12, per un canone annuo di euro 3.000,00 (euro 250,00 al mese a decorrere dall'1.6.12), oltre al versamento della somma di euro 500 a titolo cauzione;
- Quanto al passivo ereditario, (...) ha sostenuto spese funerarie del decuius (...) che ammontano ad euro 6.876,00 (come si evince dalla ricevuta del bonifico bancario effettuato da (...) in data 29.4.11 e dalla dichiarazione resa da (...), titolare della ditta di Onoranze Funebri (...)), per cui la convenuta è tenuta a rispondere del predetto debito ereditario, in proporzione alla propria quota di eredità di 1/3, nella misura di euro 2.292,00, oltre interessi.
- Risultano, inoltre, ancora pendenti i diritti successori della madre, (...). In ordine al libretto risparmio postale n. 20838936 - cointestato tra il (...) e la madre - occorre rilevare che le somme in esso depositate sono di esclusiva titolarità di (...), in quanto proventi del proprio lavoro, come sarà riconosciuto
e confermato dagli altri eredi. Si chiede, quindi, che venga dichiarato il diritto dell'erede di incassare l'intera somma. Tuttavia, in caso di contestazione, si chiede l'attribuzione a questa ultima della quota alla stessa spettante iure hereditario, determinata sull'importo pari al 50% della somma esistente al momento del decesso della madre cointestaria, come risulta dal saldo del libretto versato in atti.
- Ricadono, poi, nella proprietà comune degli eredi alcuni monili ed oggetti d'oro appartenuti ad entrambi i genitori: da una stima effettuata da (...) su incarico dei predetti eredi, il valore dei predetti beni mobili ammonta ad euro 3.235,10.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di:
- Determinare il valore della massa ereditaria relativa alla successione ab intestato di (...)
(...) e (...) generalizzati come in atti, e per l'effetto dichiarare scioglimento comunione ereditaria ed effettuare divisione in natura dei beni;
- Attribuire ad ognuno dei condividenti l'esclusiva proprietà di una quota con eventuali ed opportuni conguagli in denaro;
- Ordinare al Conservatore di provvedere alle dovute iscrizioni e trascrizioni;
- Dichiarare il diritto di (...) a riscuotere le somme depositate sul libretto di risparmio postale n. 20838936 cointestato a (...) e alla madre (...) in quanto proventi del proprio lavoro o, in subordine, attribuire a (...) la quota ad essa spettante iure hereditario, determinata sull'importo pari al 50% della somma esistente al momento del decesso della madre cointestaria, come si evince dal saldo del libretto prodotto in atti;
- Disporre a carico della convenuta il rimborso delle somme pari ad euro 2.292,00, oltre interessi, per le spese funerarie del defunto (...)
- Condannare la convenuta a restituire le somme incassate ed indebitamente trattenute spettanti agli attori, iure proprio, per un importo di euro 32.922,25 ciascuno, quali cointestatari dei rapporti bancari, in parti uguali, accesi presso la (...), e, iure successionis, per un importo di euro 22.689,19, quali eredi legittimi, titolari di quota ereditaria pari ad 1/3 della successione del decuius Persona_3 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c. 2 c.c.;
- Condannare la convenuta a rifondere in favore degli attori gli emergenti e percepiti frutti civili incassati derivanti dalla locazione del bene immobile (foglio (...) particella (...) sub.1) da determinarsi con riferimento alle somme percepite a titolo di canone locatizio, di rivalutazione e di cauzione versata dalla conduttrice;
- Con vittoria di spese e compensi per il giudizio, in ordine ai richiesti provvedimenti di condanna a carico di (...)
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.6.16, si è costituita tempestivamente (essendo rilevante solo il differimento ex art. 168 c. 5 c.p.c. disposto, non anche la successiva anticipazione della udienza per esigenze dell'ufficio) (...). La sua difesa ha dedotto che:
- La domanda è improcedibile. La procedibilità della domanda di divisione presuppone una perfetta coincidenza non solo soggettiva - fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte - ma anche oggettiva, nel senso che la domanda formulata dalla parte attrice deve avere ad oggetto un compendio da dividere identico a quello su cui si è svolto il tentativo medesimo. Orbene gli odierni attori hanno proposto istanza di mediazione per la "divisione dei beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius (...) e non anche del de cuius (...),
- la convenuta non si oppone alla divisione dei beni ereditari prevenuti pro quota alle parti in causa, previo, ovviamente, accertamento dell'asse ereditario, nonché stima e suddivisione del medesimo in quote tra tutti i condividenti, stabilite ed accertate le quote di proprietà a ciascuno riferibili.
- la sig.ra (...) non ha mai inteso frapporre ostacoli alla soluzione anche transattiva e bonaria della vicenda, intendendo solo accertarsi della corretta valutazione del compendio ereditario e dell'altrettanta corretta suddivisione del medesimo fra tutti i condividenti.
- La (...) sin dall'anno 2000, dopo il rientro in Italia, si è occupata in maniera esclusiva della cura ed assistenza dei genitori anziani e malati, prima della madre e poi del padre, con l'accordo dei fratelli che hanno sempre delegato tutto in ordine alle cure, anche perché residenti in Svizzera;
- Dopo la morte del padre, gli odierni attori hanno conferito alla convenuta in data 21.12.2011, procura speciale "affinché in loro nome, vece ed interesse provveda alla riscossione e all'estinzione dei seguenti rapporti, accesi presso la (...) (...), filiale di Lauropoli (CS) qui appresso elencati" come
indicati nell'atto depositato. Nella predetta procura speciale era espressamente specificato che: "a tal fine la nominata procuratrice resta autorizzata ad estinguere tutti i rapporti in capo al de cuius e quindi incassare le relative somme....";
- Mai i fratelli hanno contestato l'operato della nominata procuratrice, la quale è stata da loro autorizzata ad incassare e a trattenere le somme. In effetti era intenzione di tutti e tre i fratelli procedere bonariamente alla divisione di tutti i beni. In data 03.11.2012 gli stessi, infatti, hanno sottoscritto scrittura privata nella quale (...) dava atto di aver ricevuto, ante mortem e in conto legittima, suolo edificatorio in C.da (...) del Comune di Cassano Allo Ionio e (...) dichiarava di aver ricevuto
in conto legittima la somma ricavata dalla vendita dell'immobile sito nel Comune di Villapiana. Nella predetta scrittura i fratelli davano atto che "per bilanciare la quota legittima, per espressa volontà dei genitori" alla sorella (...) doveva essere assegnato l'appartamento a piano terra del fabbricato sito in Via (...) di Cassano Allo Ionio e che il relativo atto non era stato stipulato "per prematura scomparsa del genitore", pertanto "nel rispetto della volontà dei genitori" donavano "all'erede (...) l'appartamento al primo piano e relativa copertura soprastante all'immobile a piano terra, in Via (...)", con diritto di abitazione del fratello (...) per un periodo massimo di venti anni, o in ogni caso fino a quando lo stesso non era nella disponibilità di altra idonea abitazione, lo stesso si impegnava a corrispondere alla sorella (...) la somma di Euro 250,00 mensili fino alla concorrenza di Euro 60.000,00, espressamente si specificava che la predetta somma "sarà trattenuta o detratta dalla somma spettandogli con la divisione della somma depositata sul libretto di risparmio bancario e non raggiungendo il totale corrispondente, la differenza sarà trattenuta da (...) sulla quota ovvero il terzo che spetterebbe a (...) con la cessione dei diritti a lui spettanti su detto appartamento; il terzo del valore di mercato sarà dato anche a (...)". Nella predetta scrittura, altresì, i germani concordavano sull'attribuzione degli altri beni in successione, sulla stima degli stessi e procedevano alla ripartizione delle spese sostenute da ognuno dei tre, così determinate: Euro 7.766,00 spese sostenute da (...); Euro. 3.995,89 spese sostenute da (...) ed Euro 2.136,50 spese sostenute da (...).
- L'accordo veniva successivamente rinnegato, ma la convenuta era comunque disponibile ad addivenire ad un accordo bonario per la divisione dei beni. Anche in sede di mediazione la sig.ra (...) ha messo a disposizione dei fratelli le somme incassate a seguito dell'estinzione dei rapporti bancari di cui alla procura speciale del 21.12.2011, mediante emissione di n. tre assegni circolari, di cui due in favore di (...)
(...) per complessivi Euro 55.823,72 ed uno in favore di (...) di pari importo, che qui si producono in copia, riservando l'esibizione in originale. Dopo estenuanti e lunghe trattative le parti non raggiunsero un'intesa utile ad evitare il contenzioso.
Pertanto, la convenuta ha incassato e detenuto le somme su espressa autorizzazione dei coeredi, per cui risulta oltremodo temeraria la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 1224 c.c. secondo comma attesa anche la irritualità e la genericità della richiesta.
- Circa la locazione dell'immobile ubicato in Via (...) del Comune di Cassano Allo Ionio - catasto fabbricati foglio (...), p.lla (...) - lo stesso è rimasto nell'esclusiva disponibilità della convenuta sin dall'anno 1992, allorquando i genitori le permettevano di ristrutturarlo per abitarlo con la propria famiglia dopo il matrimonio della stessa contratto il 07.08.1994, come da scrittura privata sottoscritta in data 05.08.1992. Gli odierni attori hanno sempre convenuto sul fatto che era volontà dei genitori assegnare alla sorella (...) l'appartamento ubicato in Via (...) della frazione Lauropoli (piano terra), da lei ristrutturato a proprie spese e l'immobile ubicato in Via (...) della frazione di Lauropoli (catasto fabbricati foglio (...), p.lla (...) sub 2 - primo piano) per come espressamente riportato nella scrittura privata del 03.11.2012. Solo tale ultima circostanza ha determinato nella convenuta la convinzione di poter disporre dell'immobile da lei ristrutturato a proprie spese nel 1992 ed abitato fino all'anno 2008. In ogni caso, con raccomandata del 06.02.2015 la sig.ra (...) era costretta a mettere formalmente in mora la conduttrice dell'immobile per mancato pagamento dei canoni di locazione, allo stato non corrisposti dall'agosto 2015.
- Va tenuto in conto che anche il signor (...) occupa dal 2011 l'appartamento posto al primo piano dell'immobile di Via (...), - riportato in catasto al foglio (...), p.lla (...), sub 2- traendone evidentemente un'utilità e detiene in maniera esclusiva il terreno agricolo ubicato in agro di Cassano Ionio alla C.da (...), percependone i frutti, così come trattiene il libretto di risparmio postale n. 20838936 cointestato con la (...), le cui somme nelle misura del 50% vanno invece suddivise tra gli eredi. Pertanto, anche il signor (...) deve corrispondere a parte convenuta gli emergenti e percepiti frutti civili derivanti dall'utilizzo dei beni indicati. Si specifica, altresì, che alla luce di quanto sin qui esposto ed evidenziato nella massa ereditaria sono da inserire l'immobile donato in conto legittima a (...) con atto n. 96/00 di repertorio del 30.07.1992 e la somma ricavata dalla vendita dell'immobile sito nel Comune di Villapiana donata a (...) in conto legittima.
Per l'effetto, la parte convenuta ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di:
- Dichiarare la improcedibilità delle domande;
- In ogni caso, rigettare tutte le domande di condanna a carico della convenuta, eventualmente disporre la compensazione delle somme dovute dalla convenuta in favore degli attori con quelle dovute alla stessa per gli emergenti e percepiti frutti civili derivanti dall'utilizzo esclusivo dell'appartamento posto al primo piano dell'immobile, sito in Lauropoli in Via (...), e del terreno agricolo, ubicato in agro di Cassano Ionio alla C.da (...), ricadenti nella massa ereditaria, previa opportuna CTU;
- Disporre, altresì, la compensazione delle somme dovute dalla conventa in favore degli attori per le spese funerarie del defunto (...) con quelle dovute alla stessa dagli attori per le spese sostenute a concordate nella scrittura privata del 03.11.2012;
- In via istruttoria, previo esperimento di consulenza tecnica per la formazione della massa da dividersi, per la stima della medesima e per la formazione delle quote ereditarie, con relativi conguagli, qualora necessari; in via principale disporre con ordinanza la divisione dei beni oggetto della successione ereditaria del de cuius; ovvero - in caso di contestazione - predisporre un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e convocare le parti per l'approvazione; in caso di contestazione, rimettere le parti dinanzi al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c. in ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso gli interrogatori formali deferiti alle parti, l'escussione dei testi indicati, nonché per mezzo della Consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ing. (...)
- Il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 789 c.p.c. del 25.09.23 è stato adottato il progetto di divisione di seguito indicato:
"Letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 27.6.23; OSSERVA
- Visto l'art. 789 c.p.c.;
- Premesso che questo Giudice reputa in buona parte condivisibile il progetto di divisione predisposto dal C.T. U. ing. (...) e depositato in cancelleria in data 11.6.23;
- Tenuto conto della pacifica giurisprudenza in materia di giudizio divisorio in ordine alle domande connesse proposte dalle parti;
- Considerato che, alla luce del thema decidendum delimitato dalle deduzioni delle parti nei termini di preclusione assertivi e probatori pacificamente applicabili al giudizio di divisione, deve essere preso come riferimento il progetto divisorio di seguito indicato;
- Tenuto conto, alla luce delle condivisibili considerazioni del Consulente che il valore dei beni immobili di seguito riportato è pari ad euro 92.047,30, per cui si hanno tre diverse quote di ammontare pari ad euro 30.682,44, secondo il seguente schema;
(...)
- Verificato che i condividenti partecipano alla comunione ereditaria (per quote uguali), ma i relativi lotti possono essere formati come nella descrizione sopra esposta;
- Considerato che, ove non è possibile formare lotti esattamente uguali e corrispondenti perciò alle quote di comproprietà dei condividenti, si profila necessario procedere alla previsione di un conguaglio al fine di compensare l'accertata sproporzione di valore fra i diversi lotti.
- Considerato che, al fine di operare le compensazioni di cui all'art. 728 c.c. deve essere previsto un conguaglio a carico di (...) e in favore di (...)
(...) e (...) pari ad euro 12.637,77 (pari ad euro 6.318,88 ciascuno), in relazione ai beni immobili;
- Ritenuto, d'altro canto, che la (...) debba corrispondere la somma di euro 55.823,72 in favore di (...) e la somma di euro 55.823,72 in favore di (...), tenuto conto che ha incassato le somme relative ai rapporti intestati a (...) anche per conto degli altri coeredi;
- Ritenuto, poi, che le spese ereditarie, come risultanti dalla scrittura privata del 3.11.12 debbano essere divise in parte uguali tra i coeredi. Le stesse ammontano complessivamente ad euro 13.898,39 e, quindi, sono pari ad euro 4.632,79 per ciascun coerede. Per l'effetto, (...) è debitore della somma di euro 3.133,21, (...) debitrice della somma di euro 636,90, (...) debitrice della somma di euro 2.496,29;
- Considerato, poi, che la somma depositata sul libretto nominativo postale intestato a (...) e a (...) debba essere riscossa esclusivamente dal (...), alla luce delle dichiarazioni contenute nella scrittura privata in atti;
- Ritenuto, poi, che gli oggetti d'oro debbano essere ripartiti in parti uguali tra i coeredi, tenuto conto che sarebbe già stata disposta una divisione di carattere materiale in tre sacchetti dal valore equivalente (secondo quanto dichiarato dagli attori al Consulente Tecnico)
- ritenuto che le parti debbano essere chiamate a discutere il progetto di divisione predisposto dal C.T. U.; P.Q.M.
- FA proprio il progetto di divisione predisposto dal C.T.U. come redatto dal Consulente ed identificato nella relazione scritta, come precisato nella parte motiva della presente ordinanza;
- FISSA l'udienza del 14.11.23 ore 12.30 per la discussione del progetto ed ORDINA la comparizione dei condividenti per la discussione del progetto;
- ONERA la Cancelleria a provvedere alla notifica del presente verbale a tutte le parti costituite; Si comunichi.
Così deciso in data 4 agosto 2024.
IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia".
Dopo un breve rinvio disposto per consentire la presenza personale della convenuta, alla udienza del 27.2.24, fissata espressamente per la discussione del progetto di divisione, le parti hanno espressamente dedotto e contestato quanto segue:
"Il difensore della parte attrice e la parte personalmente dichiarano che non sussiste contestazione in ordine al progetto di divisione con riferimento agli immobili e, quindi, anche sulla comunione dei beni all'esito tra (...) e (...).
Non formula osservazioni in ordine alla divisione delle somme pari a circa 55.000 ciascuno.
C'è, invece, opposizione sui conguagli in denaro, in quanto sarebbe più corretto il calcolo eseguito in perizia di parte.
Il difensore della parte convenuta e la parte personalmente, in relazione al progetto di divisione, non concordano sulla quantificazione degli immobili operata dal CTU in quanto, peraltro, la bozza non è stata inviata dal CTU al c.t.p. di parte".
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del giorno 05.03.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico; per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
- In rito.
3.1.Il giudizio di divisione, pur nella complessità delle diverse fasi in cui si articola, è un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo di carattere unitario.
La separazione tra le due fasi, sebbene evidenziata dallo stesso codice laddove pone la norma di cui all'art. 785 c.p.c. come spartiacque tra le stesse, non sempre appare così ben definita, ben potendosi, in alcuni casi, regredire dalla fase di determinazione a quella di accertamento del
diritto alla divisione, qualora, e nei limiti in cui ciò sia possibile - stante il regime delle preclusioni
- insorgano contestazioni di cui al citato art. 785 c.p.c., ed in altri casi, per l'assenza di qualsivoglia contrasto sul diritto alla divisione e sulla misura delle quote dei singoli condividenti, procedendosi direttamente alla formazione del progetto di divisione, senza emettere alcun provvedimento che segni il superamento della prima fase (v. Cass. Civ. n. 3163 del 1971).
Pertanto, l'idea che il giudice della divisione, in presenza di contestazioni sulla composizione dell'asse, dovrebbe dapprima risolvere le contestazioni con sentenza; quindi attendere il passaggio in giudicato e poi attribuire eventualmente le parti non coglie l'unitarietà e la flessibilità del giudizio di divisione. Infatti, tale dissociazione fra definizione degli aspetti controversi della divisione e l'attribuzione delle parti riguarda l'ipotesi dell'approvazione di un progetto che preveda porzioni uguali da estrarre a sorte, perché in questo caso formazione delle parti e attribuzione sono elementi di un procedimento complesso. Diversamente, quando di procede per attribuzione diretta (sistema previsto per le porzioni disuguali, ma utilizzabile anche in presenza di quote uguali, trattandosi di norme dispositive), la formazione delle parti e la loro attribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre sul piano operativo rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita.
Ne consegue, che, pur in assenza di una esplicita sentenza non definitiva che abbia previamente risolto aspetti controversi delle modalità con cui procedere alla divisione, depositato il progetto e data comunicazione dello stesso, l'udienza di discussione del progetto diviene l'unica sede in cui le contestazioni assumono uno specifico rilievo.
Infatti, l'art. 789 c. 3 c.p.c., fissando quale requisito per l'emanazione dell'ordinanza che rende esecutivo il progetto divisionale il difetto di contestazioni all'udienza all'uopo fissata, pone a carico dei condividenti uno specifico onere di diligenza e partecipazione alle vicende processuali che non sussiste se non nel giudizio di divisione.
E, soprattutto, la disposizione di cui all'art. 789 c.p.c., nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (v. Cass. Civ. n.11575 del 2004).
Ed è indispensabile che in quella sede vengano formulate contestazioni esplicite (Cass. Civ. n. 3810 del 1988), specifiche (v. Cass. Civ. n. 1482 del 1973) e che si traducano in concrete obiezioni (v. Cass. Civ. n. 11523 del 1995).
Si tratta, a ben vedere, di una delle ipotesi eccezionali in cui il legislatore - derogando con norma speciale alle regole del giudizio contenzioso ordinario - espressamente ha posto a carico delle parti un vero e proprio onere di contestazione (per cui ai comportamenti di non contestazione sono ricondotte specifiche conseguenze processuali) in ordine alle modalità con le quali si perviene alla divisione e alla implicita definizione anche degli aspetti controversi.
Diversamente, non avrebbe senso la comunicazione della ordinanza di approvazione del progetto al contumace (il quale, per definizione, contesta tutto e, quindi, sia l'an dividendum sit sia le modalità della divisione) e, inoltre, si dovrebbe riconoscere al contumace il potere di condizionare lo scioglimento della divisione, che non potrebbe effettuarsi mai con ordinanza: la contumacia, in altri termini, determinerebbe una lite che andrebbe risolta con sentenza.
Ne consegue, allora, che, definite ed esplicitate le contestazioni alla udienza fissata ex art. 789 c.p.c., il giudice provvederà ai sensi dell'art. 187 c.p.c. alla risoluzione delle contestazioni mosse, nei limiti delle stesse: per tutti gli altri aspetti non contestati, varranno, invece, le statuizioni contenute nel progetto.
Ferme le coordinate ermeneutiche tracciate, il Tribunale, a meri fini di completezza della decisione, tuttavia, non si esimerà dall'approfondimento di tutte le domande ed eccezioni sollevate.
- L'eccezione formulata dalla parte convenuta in ordine alla improcedibilità delle domande introduttive ex art. 5 D.Lgs. 28 del 2010 è infondata, dal momento che, come chiaramente si evince dalla istanza di mediazione (v. allegati alla memoria 183 c.6 II termine c.p.c. parte attrice), l'oggetto era chiaramente esteso anche al "...libretto di risparmio postale cointestato a (...) e alla madre (...) somme in esso depositate sono di esclusiva titolarità di (...), in quanto proventi del proprio lavoro.".
L'eccezione formulata dalla parte convenuta, peraltro, appare inoltre strumentale e meramente dilatoria.
Sotto il profilo squisitamente funzionale, la ratio della mediazione è quella di costituire "una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie" (così la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 28 del 2010). Il fine, dunque, è l'auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all'organo apposito, in via stragiudiziale.
La mediazione obbligatoria, quindi, non si collega ad una domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente: essa si collega alla causa, non alla singola domanda come tale, in funzione deflattiva del processo.
La mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l' utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia (v. in maniera precisa in motivazione Cass. Civ. S.U. n. 3452 del 2024, con la copiosa giurisprudenza costituzionale richiamata).
Pertanto, è agevolmente evincibile dalla documentazione in atti che, nonostante la pluralità di tentativi succedutisi nel tempo, le parti non sono mai addivenute ad un accordo. È evidente, pertanto, che l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione avrebbe l'effetto non già di produrre un vantaggioso effetto deflattivo, ma semplicemente di provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio, tradendo, quindi, le finalità stesse dell'istituto (cfr. ancora Cass. Civ. S.U. n. 3452 del 2024, ove in motivazione precisano che "La mediazione obbligatoria svolge un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi. La mediazione, più che accertamento di diritti, è "contemperamento di interessi", con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali: è una sorta di "esperimento" finalizzato ad un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore, ma prima di intraprendere la causa in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso diluire e prolungare oltre misura")
- In ordine all'an dividendum sit nessuna altra eccezione è stata sollevata dalla parte convenuta.
- Infine, sempre in rito, si sottolinea che le censure relative al procedimento della c.t.u., in quanto nullità relative, sono soggette al regime di preclusione di cui all'art. 157 c.p.c., che impone alla parte nel cui interesse è stabilito un requisito dell'atto di opporre la relativa nullità per la mancanza del requisito stesso entro il termine di decadenza costituito dalla prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (v. da ultimo Cass. Civ. S.U. 5624 del 2022). Orbene, la eccepita mancata comunicazione della bozza al consulente tecnico di parte - prescindendo dal rilievo per cui il difensore ha regolarmente ricevuto la bozza e che il c.t.u. ha esplicitamente attestato di aver comunicato l'elaborato prima ai difensori e poi ai consulenti tecnici di parte, con i quali, peraltro, ha sempre interloquito anche telefonicamente nel corso delle operazioni peritali - è rilievo sollevato dalla parte convenuta solo alla udienza di discussione del progetto. Invero, la Consulenza è stata depositata in data 11.6.23, alla udienza del 27.6.23 e alla udienza del 14.11.23 alcun rilievo è stato mosso dalla parte convenuta. Per l'effetto, quand'anche sussistente, la nullità relativa deve intendersi sanata e il rilievo alla udienza del 27.2.24 tardivo.
- Nel merito.
- La domanda degli attori, volta alla condanna della convenuta (...) al pagamento nei confronti di (...) e (...) delle somme incassate per effetto della estinzione dei rapporti latu sensu bancari di deposito al risparmio n. 22018 pari ad euro 35.145,31 (intestato a (...), di deposito al risparmio n. 21358 pari ad euro 8.329,77 (intestato a (...) e (...) e del certificato di deposito n. 24238 (intestato a (...) e (...) pari ad euro 123.359,25, è fondata e deve essere accolta.
Invero, che l'ammontare delle somme sia esattamente quello indicato, risulta in modo esplicito dal documento proveniente dalla stessa (...) presso cui i rapporti contrattuali erano accesi (v. allegati produzione parte attrice). Di contro, la somma indicata nel progetto deve essere corretta, in quanto fondata sugli assegni circolari prodotti dalla convenuta.
Non è contestato e, anzi, è espressamente riconosciuto che le somme spettassero a ciascun coerede in parti uguali.
Alla luce della procura in atti del 21.12.11 (redatta successivamente a quella di luglio dello stesso anno, dal momento che quella precedente non recava indicazione precisa dei rapporti bancari da estinguere), non vi è dubbio che la convenuta fosse stata investita di provvedere alla estinzione dei suddetti rapporti bancari e alla riscossione delle relative somme. Ne consegue che ella avesse titolo ad incassare, non già a ritenere una volta compiute le attività previste.
Infatti, sotto il profilo squisitamente giuridico, ai sensi dell'art. 1713 c.c. il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del suo mandato. Si tratta di disposizione applicabile sia al mandato senza rappresentanza, sia al mandato con rappresentanza e certamente alla fattispecie in esame, che, pacificamente, sottende nei rapporti interni un mandato.
Peraltro, ai sensi dell'art. 1714 c.c., accanto alla obbligazione restitutoria, il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
L'obbligazione restitutoria e, quindi, di consegna, sorge alla conclusione della attività gestoria. In assenza di specifiche deduzioni sul punto, non può che prendersi in considerazione la data del 25.11.13, dal momento che dalla lettera del difensore di parte convenuta (v. note avv. D. allegate alla comparsa di costituzione e risposta) si evince che a quel tempo la (...) aveva già provveduto alla estinzione dei rapporti e all'incasso delle relative somme.
Né valgono le deduzioni di parte convenuta in ordine alla messa a disposizione delle relative somme nei confronti degli attori. Come si evince agevolmente dalla documentazione in atti, in luogo della esecuzione di un semplice bonifico all'esito della attività gestoria, con la missiva dell'agosto del 27.8.13 la (...) ha semplicemente invitato le parti ad un accordo e, in sede di mediazione, ha subordinato la corresponsione delle somme ad un accordo integrale sulla divisione, ponendo una condizione non conforme al dettato delle disposizioni suindicate.
Per l'effetto, (...) deve essere condannata alla corresponsione della somma di euro 55.611,44 in favore di (...) e alla corresponsione della medesima somma in favore di (...) oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal 25.11.13 sino al soddisfo.
Non vi è prova, invece, del maggior danno invocato dagli attori ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.
- La domanda degli attori, volta alla refusione deli frutti civili percepiti da (...) per l'uso esclusivo dell'immobile sito in via Matera, foglio (...) particella (...) sub. 1, è infondata e non può essere accolta. Invero, l'obbligo di corresponsione dei frutti non sorge per la sola materialità del godimento oltre il limite della propria quota: ai fini della liquidazione della indennità si richiede una specifica domanda di utilizzo diretto o indiretto, da parte dei comproprietari estromessi, che sia stata ingiustamente disattesa dalla controparte, dato che, in mancanza di esplicite richieste precedenti, si presume l'acquiescenza alla situazione di fatto pregressa.
Infatti, ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c., l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all' altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (v. in maniera precisa Cass. Civ. n. 2423 del 2015).
Orbene, dagli atti di causa non emerge alcun atto con cui gli attori abbiano manifestato
l'intenzione di godere al pari della convenuta dell'immobile di cui al foglio (...) particella (...) sub.1 e che ciò non gli è stato consentito.
Di contro, emerge in maniera pacifica l'accordo dei coeredi in ordine all'utilizzo esclusivo dell'immobile di cui al foglio (...) particella sub. 1 in capo a (...) e dell'immobile di cui al foglio (...) particella (...) sub.2 in capo a (...). Sul punto decisivo appare sia quanto contenuto nella scrittura privata del 3.11.12 depositata da parte convenuta, sia quanto rilevato dal C.T.U., il quale ha evidenziato i lavori espletati singolarmente dai coeredi nell'uno e nell'altro appartamento, senza alcuna rimostranza degli altri.
Per l'effetto, la suindicata domanda degli attori è infondata e non può essere accolta. Alle medesime conclusioni si perviene in ordine alla domanda della parte convenuta, volta alla corresponsione del corrispettivo per il godimento esclusivo del bene di cui al foglio (...) particella (...) sub.2.
Del resto, se il fine ultimo è quello di ripianare ingiustificati arricchimenti di un coerede in danno dell'altro, a nulla rileva che il godimento esclusivo sia esercitato direttamente o indirettamente. Invece, quell'ingiustificato arricchimento si produrrebbe proprio quando siano considerati in maniera diversa il godimento esclusivo diretto (quello degli attori) e quello indiretto della convenuta, la quale, certamente, non può essere condannata al rimborso dei canoni e, di contro, non aver diritto a nulla per il godimento esclusivo ma diretto degli attori sull'altro immobile.
Peraltro, il C.T.U. ha rilevato dei corrispettivi per i godimenti praticamente coincidenti, tenuto conto che il (...) ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di godere in via esclusiva dell'immobile da agosto del 2012 e che il godimento della convenuta antecedente alla dipartita del decuius, quand'anche sussistente, non importerebbe alcun debito verso i coeredi.
- La deduzione della convenuta relativa alla mancata produzione dei titoli che attesterebbero la sussistenza della comunione ereditaria è tardiva in rito e infondata nel merito.
In primo luogo, infatti, si tratta di allegazione formulata solo con la comparsa conclusionale. Ma, come noto, le allegazioni formulate e le produzioni documentali depositate in quella sede non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione, poiché si tratta di contenuti estranei alla funzione della comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione. A ragionare diversamente sarebbe sovvertito il sistema delle preclusioni assertive ed istruttorie previsto nel codice di rito e non si consentirebbe alla controparte di esercitare appieno il diritto di difesa, al contraddittorio ed alla prova.
Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti, infatti, possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (v. Cass. Civ. Ord. n. 98 del 2016 e Cass. Civ. n. 22970 del 2004).
In secondo luogo, nel merito, la deduzione sarebbe in ogni caso infondata: che i beni oggetto della presente domanda di divisione appartenessero al decuius non solo non è mai stato contestato dalla parte convenuta; ma la stessa (...) ha predisposto (a sua firma) le dichiarazioni di successione della madre e del padre e ha indicato compiutamente i beni del compendio ereditario. Peraltro, dalle note di trascrizione depositate dall'attore con la memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. (per la precisa indicazione contenuta all'interno delle stesse, poiché la prima soprattutto ricalca il titolo di acquisto) si ricava agevolmente la titolarità dei beni in capo al decuius, ai fini del giudizio di divisione.
- L'ulteriore contestazione tardiva (anche essa formulata solo in comparsa conclusionale e non anche in sede di discussione del progetto) in ordine alla diversa valenza delle dichiarazioni rese in sede di scrittura privata del 3.11.12 è anche essa infondata.
Invero, la scrittura privata del 3.11.12 è stata prodotta con la comparsa di costituzione e risposta dalla parte convenuta e non disconosciuta in modo specifico - e, quindi, idoneo allo scopo - dalle parti attrici. Pertanto, ai sensi dell'art. 2702 c.c. e 214-215 c.p.c. essa deve ritenersi, tra le parti del presente giudizio, legalmente riconosciuta.
Ovviamente, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni documentate nel testo da colui o da coloro che l'anno sottoscritta. Ma, analogamente a quanto accade per l'atto pubblico, l'efficacia di prova legale della scrittura privata non si estende alla verità intrinseca delle dichiarazioni contenute nel testo, che possono essere contestate con tutti i mezzi di prova consentiti; il giudice, inoltre, può liberamente apprezzare il contenuto del documento in concorso con gli altri elementi di prova acquisiti al processo e anche, se del caso, disattenderlo nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione delle prove (v. Cass. Civ. n. 10577 del 1993; Cass. Civ. n. 4611 del 1986; Cass. Civ. n. 12695 del 2007).
Con l'ulteriore precisazione che la scrittura privata si sostanzia in un documento, all'interno del quale sono contenute molteplici dichiarazioni delle parti.
Orbene, la scrittura privata, sottoscritta dai coeredi in data successiva alla morte del decuius, nella parte in cui (...) e (...) donano il bene indicato a (...) è, a tacer d'altro in ordine alla legittimazione a disporre dell'intero bene, nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c.
La donazione di cui si fa cenno e della quale avrebbe beneficiato (...), è priva di rilievo nel giudizio di cui è causa, dal momento che la stessa, alla luce della produzione dell'atto formale del Notaio alla presenza di due testimoni, è esente da collazione.
La donazione di cui si fa cenno e della quale avrebbe beneficiato (...) è, invece, priva di qualsiasi riscontro probatorio. Invero, nella scrittura privata viene semplicemente menzionata, ma non viene fatto neppure riferimento alla entità della stessa; né si comprende se si sia in presenza di una donazione diretta o indiretta, con dispensa o meno da collazione.
Orbene, ove si fosse in presenza di una donazione diretta, poiché i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli e, quindi, giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l' oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (v. Cass. Civ. n.2919 del 1990, proprio in tema di donazione). La mancata produzione del documento (recte: del titolo traslativo) - vieppiù ove, come nel caso della donazione è richiesta non solo la forma scritta, ma anche quella di cui all'art. 782 c.c. - non è surrogabile attraverso altri mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni (v. Cass. Civ. n. 1811 del 1990), la confessione (v. Cass. Civ. n. 1483 del 2010), il giuramento (v. Cass. Civ. n. 560 del 1985), la testimonianza (v. Cass. Civ. n. 8491 del 2000), la concorde ammissione in giudizio della stipulazione di un contratto in forma scritta (v. Cass. Civ. n. 7590 del 1974) o del diritto nascente dall'atto non prodotto.
Ove, invece, si fosse in presenza di una donazione indiretta, sarebbe stata necessaria dapprima una apposita domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta pregiudiziale e soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c., mai proposta nel caso di specie (v. Cass. Civ. n. 19833 del 2019).
In sostanza, accanto alla determinante circostanza che neppure è indicato l'ammontare della donazione, alcun rilievo può essere riconosciuto alla dichiarazione che menziona una precedente donazione, intervenuta peraltro tra altri soggetti, pena l'aggiramento della necessità dell'atto pubblico e il rilievo di una ricognizione di diritto reale sul bene (mobile o immobile) idoneo a surrogare la produzione del titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale.
Di contro, le dichiarazioni relative ai diritti di credito e, quindi, aventi ad oggetto rapporti obbligatori, proprio perché provenienti da tutte le parti, assumono la struttura del riconoscimento del debito con gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. Pertanto, le spese sostenute dagli eredi, da dividersi in parti uguali, devono seguire il preciso schema oggetto del riconoscimento, secondo cui (...) ha sostenuto spese per euro 7.766,00, (...) per euro 3.995,89, (...) per euro 2.136,00.
Le stesse ammontano complessivamente ad euro 13.898,39 e, quindi, sono pari ad euro 4.632,79 per ciascun coerede: (...) è creditore della somma di euro 3.133,21, (...) debitrice della somma di euro 636,90, (...) debitrice della somma di euro 2.496,29. Per l'effetto, operate le reciproche compensazioni e tenuto conto che la domanda è stata esperita solo nei confronti di (...) quest'ultima deve essere condannata al pagamento della somma di euro 636,90 in favore di (...), oltre interessi, al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Infine, sempre sotto il profilo dei rapporti di carattere obbligatorio, che le somme depositate sul libretto postale cointestato tra (...) e (...) fossero di esclusiva proprietà del (...) è circostanza dedotta con l'atto di citazione e non contestata in modo specifico - e, quindi, idoneo allo scopo - con la comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta.
L'onere di contestazione del fatto allegato dall'avversario deve, pertanto, avvenire nella prima difesa utile (cfr. Cass. Civ. n. 5191 del 2008), dal momento che il sistema di strette preclusioni su cui si fonda il rito civile va letto congiuntamente al carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena del procedimento, ai principi di lealtà posti a carico delle parti e, soprattutto, al generale principio di economia processuale, per cui ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata nella prima occasione processuale utile.
A suffragare la non contestazione, poi, sovviene la scrittura privata in atti, in cui le parti riconoscono espressamente che le somme giacenti sul libretto postale cointestato tra il (...) e la (...) sono di sua esclusiva proprietà, in quanto i versamenti frutto del corrispettivo percepito per effetto della sua attività lavorativa. Ne consegue che, accertata la esclusiva proprietà di (...), egli è legittimato alla riscossione in via esclusiva.
- Né - è bene precisare a meri fini di completezza, non essendo stata la questione neppure sollevata dalla parte convenuta - la predetta scrittura potrebbe essere interpretata come divisione di carattere contrattuale tenuto conto che, in primo luogo, viene in rilievo una volontà dispositiva solo in ordine al bene da donare a (...) in secondo luogo, non vi è alcun riferimento alla
attribuzione degli altri beni compresi nel patrimonio ereditario; in terzo luogo, non emerge una volontà attuale di provvedere alla sistemazione patrimoniale volta alla assegnazione in proprietà esclusiva di tutti i beni rientranti nel patrimonio del de cuius, neppure esplicitati in modo specifico, facendo le parti riferimento a successivi atti e ad un accordo definitivo da perfezionare dinanzi al notaio: non vi è pertanto accordo perfezionato in relazione a tutti gli elementi costitutivi dello stesso ex art. 1325 c.c. (v. Cass. Civ. n. 11126 del 2024, secondo cui "Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si
limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare ").
- Con specifico riferimento alle quote e alla formazione delle porzioni, si rimanda integralmente al progetto depositato con ordinanza del 25.09.23 e riportato schematicamente - nelle sue linee essenziali - in parte motiva al paragrafo 2.
Le contestazioni formulate alla udienza di discussione del progetto concernono esclusivamente la esatta quantificazione del valore monetario degli immobili stimati, nonché la misura dei conguagli.
Orbene, sotto tale profilo, il Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal C.T.U. in quanto motivate in modo logico, scientifico ed analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia - come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007; Cass. Civ. n. 33742 del 2022).
Invero, in relazione alla esatta stima degli immobili, il consulente tecnico nominato ha dedicato alla precisa quantificazione del valore monetario dei suddetti beni tre allegati (1 per ciascun bene immobile), in cui dettagliatamente espone le modalità di calcolo e i criteri che hanno orientato la misura, partendo dai dati O.M.I e confrontando poi i dati con il parametro zonale, con quello strutturale, con quello di finitura, con quello urbanistico, con quello impiantistico e di trasformazione, con quello estetico - architettonico.
Le contestazioni della convenuta sono di genericità tale da non poter essere approfondite. Le stesse operano semplicemente un rinvio ad una c.t.p. di parte del 2014 composta da 2 pagine.
Quanto alle contestazioni della parte attrice, ferma la esaustività delle repliche del Consulente, si rileva sotto il profilo squisitamente processuale che le prime due osservazioni sono del tutto prive di rilievo, la terza e la quarta concernono documenti mai prodotti nei termini delle preclusioni probatorie (e di cui non si fa neppure menzione in sede di preclusioni assertive); la quinta e la settima osservazione sono prive di rilievo alla luce delle statuizioni già precedentemente adottate relative a domande solo connesse con quella principale di divisione. La sesta e la ottava osservazione concernono deduzioni mai formulate nei termini delle preclusioni assertive né documentate da prove tempestivamente depositate nei termini delle memorie 183 c. 6 II termine c.p.c. Tutta l'allegazione di documenti in sede di osservazioni all'elaborato peritale è tardiva ed irrituale.
Peraltro, è agevole rilevare che le determinazioni del Consulente tecnico d'ufficio non si discostano da quelle già formulate, per le parti attrici, dalla c.t.p. depositata in uno all'atto di citazione.
- Non residuano, pertanto, ulteriori contestazioni.
Del resto, la misura delle quote in cui i coeredi sono chiamati a succedere ab intestato - pari ad 1/3 del compendio ereditario - non sono mai state oggetto di contrarie deduzioni.
Pertanto, il valore complessivo dei tre immobili è pari a Euro 92.047,30 (Euro 43.320,20 appartamento a piano terra, Euro 44.930,90 appartamento primo piano e sottotetto/mansarda, Euro 3.796,20 terreno).
Dividendo l'importo per 3, ne consegue che la quota astrattamente spettante ad ogni singolo coerede è pari a Euro 30.682,44.
Nell'operare la formazione delle porzioni, il c.t.u. ha, quindi, formato 2 lotti, nonostante la presenza di 3 eredi, dal momento che (...) e (...) non solo hanno proposto una unica domanda, ma hanno manifestato l'intento di mantenere la comunione con riferimento alle quote spettanti, con assegnazione congiunta di una quota pari alla somma di quelle singole, come agevolmente evincibile non solo in sede di operazioni peritali (ove l'accordo non è stato raggiunto solo per la diversa quantificazione dei conguagli) ma anche alla udienza di discussione del progetto, dove il (...) ha espressamente accettato tale modalità e (...), non presente, non ha mosso alcuna contestazione.
Ovviamente, il lotto da assegnare in comune a (...) e (...) - tenuto conto delle pari quote in cui sono chiamati a succedere - deve essere formato per una misura pari al doppio di quello assegnato singolarmente a (...).
Il progetto, quindi, riportato in parte motiva non risulta scalfito da altre contestazioni. Del resto esso:
- Conserva il diritto alla formazione delle porzioni mediante beni in natura, fermo il potere del giudice di discostarsi quando ricorrano ragioni di necessità ex art. 718 c.c. e seguenti;
- È conforme al principio più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 15105 del 2000), volto a evitare eccessivi frazionamenti dei beni, prevedendo la formazione di quote con beni distinti, sempre che le quote stesse abbiano una composizione omogenea. Del resto, non è necessario formare delle porzioni assolutamente omogenee, poiché il diritto del condividente ad una porzione in natura dei beni compresi nelle categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla medesima categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni rientranti nelle suddette tre categorie, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti (v. Cass. Civ. n. 9282 del 2018);
- Pertanto, qualora nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, spetta al giudice del merito accertare se il diritto della parte sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure per mezzo dell'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio;
- Una divisione del fabbricato in cui ci sono i due appartamenti è del tutto antieconomica, in quanto si richiederebbero lavori - anche di adeguamento sismico - sproporzionati rispetto al valore commerciale degli immobili, che nessuno dei coeredi ha intenzione di sostenere (v. ampia motivazione del Consulente in sede di c.t.u.);
- Il progetto, peraltro, tutela l'interesse dei condividenti a conservare ciascuno l'immobile occupato da anni e limita, quanto più possibile, i conguagli;
- Nessuna seria contestazione è stata mossa in sede di udienza di discussione del progetto;
- Infine, alla luce della presenza di più immobili con cui comporre le singole quote in natura, non sorge alcuna questione inerente alla divisibilità ex art. 720 c.c., ma si discerne solo di strumenti attuativi della divisione e di formazione di porzioni e attribuzione delle stesse ex art. 727 e 729 c.c. (v. Cass. Civ. n. 7700 del 1994, secondo cui "in sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione").
Atteso che, come già evidenziato, (...) e (...) intendono mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, deve ritenersi sussistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 729 c.c., una ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote (recte: porzioni) mediante sorteggio e necessità, quindi, di procedere alla attribuzione delle stesse da parte del giudice (v. Cass. Civ. n. 8259 del 2015.
Per l'effetto, dovrà procedersi alle attribuzioni delle porzioni diseguali, secondo lo schema già esplicitato nel progetto di divisione depositato ex art. 789 c.c. e richiamato nel paragrafo 2 della sentenza. In particolare:
- Deve essere disposta l'attribuzione in proprietà esclusiva a (...) del lotto sopra identificato come A, comprensivo dell'appartamento sito a piano terra, sito in Cassano allo Ionio e identificato catastalmente al foglio (...) particella (...) sub.1 (valore euro 43.320,20) e meglio descritto nella C.T.U. alla quale integralmente si rinvia;
- Deve essere disposta l'attribuzione congiunta in proprietà esclusiva a (...) e a (...) dei lotti sopra identificati come B+C, comprensivi dell'appartamento sito a primo piano e del sottotetto, siti in Cassano allo Ionio e identificati catastalmente al foglio (...) particella (...) sub. 2 (valore euro 44.930,90) nonché del diritto reale sul terreno sito in Cassano allo Ionio e indentificato catastalmente al foglio (...) particelle (...)), meglio descritti nella C.T.U. alla quale integralmente si rinvia;
- È necessario, peraltro, perequare la ineguaglianza delle quote in natura mediante la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., a carico di colui al quale è attribuita la porzione in natura di maggior valore ed a favore del condividente cui è attribuita la porzione di minor valore. La determinazione del conguaglio prescinde dalle singole domande delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass. Civ. n. 7833 del 2008). Al fine di operare tale perequazione deve essere previsto un conguaglio a carico di (...) e in favore di (...) e (...) pari ad euro 12.637,77 (euro 6.318,88 ciascuno), senza istituzione di vincoli solidali (v. Cass. Civ. n. 26170 del 2009).
- La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei
condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento informa specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) - non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 22833 del 2006). Alle somme suddette vanno, quindi, aggiunti gli interessi legali ex art. 1284 c.c., con decorrenza solo dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
- Quanto ai beni mobili, ci si riporta a quanto già statuito in sede di progetto di divisione. Per cui gli oggetti d'oro devono essere ripartiti in parti uguali tra i coeredi e, tenuto conto che sarebbe già stata disposta una divisione di carattere materiale in tre sacchetti dal valore equivalente (secondo quanto dichiarato dagli attori al Consulente Tecnico, senza che la parte convenuta abbia mosso alcun rilievo e contestazione), deve disporsi l'attribuzione di un sacchetto a ciascun erede.
- Il regime delle spese
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente
controversia, l'esito della stessa, le ragioni poste a base della decisione, unitamente alla reciproca soccombenza in relazione alle domande connesse e al comportamento tenuto dalle parti in seguito al deposito del progetto divisorio (posto che tutte hanno sollevato contestazioni meramente dilatorie e inidonee a scalfire quanto già indicato nel progetto) costituiscono, complessivamente considerati, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..
Le spese della C.T.U., invece, vanno poste a carico delle parti in egual quota tra loro (1/3 (...), 1/3 (...) 1/3 (...)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di scioglimento della comunione proposta dalle parti attrici e, per l'effetto DISPONE:
- l'attribuzione in proprietà esclusiva a (...), generalizzata come in atti, del lotto sopra identificato come A e, quindi, dell'appartamento sito a piano terra, sito in Cassano allo Ionio e identificato catastalmente al foglio (...) particella (...) sub.1 (valore euro 43.320,20) e meglio descritto nella C.T.U. alla quale integralmente si rinvia;
- l'attribuzione congiunta in proprietà esclusiva a (...) e a (...), generalizzati come in atti, dei lotti sopra identificati come B+C, e, quindi, dell'appartamento sito a primo piano e del sottotetto, siti in Cassano allo Ionio e identificati catastalmente al foglio (...) particella (...) sub. 2 (valore euro 44.930,90) nonché del diritto reale sul terreno sito in Cassano allo Ionio e indentificato catastalmente al foglio (...) particelle (...) meglio descritti nella C.T.U. alla quale integralmente si rinvia; - l'attribuzione in proprietà esclusiva dei singoli beni mobili d'oro a ciascuno dei coeredi, secondo quanto esplicitato in parte motiva.
- CONDANNA la parte convenuta (...) al PAGAMENTO, in favore di (...) e di (...) del complessivo importo di Euro 12.637,77 (euro 6.318,88 ciascuno), oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
- CONDANNA la parte convenuta (...) al PAGAMENTO, in favore di (...) della somma di Euro 636,90, oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla domanda all'effettiva corresponsione;
- CONDANNA la parte convenuta (...) al PAGAMENTO, in favore di (...) della somma di euro 55.611,44, oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dal 25.11.13 sino al soddisfo;
- CONDANNA la parte convenuta (...) al PAGAMENTO, in favore di (...) della somma di euro 55.611,44, oltre interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dal 25.11.13 sino al soddisfo;
- DICHIARA che le somme giacenti sul libretto di risparmio intestato a (...) e (...) sono di proprietà esclusiva di (...);
- RIGETTA le altre domande proposte;
- DICHIARA integralmente COMPENSATE le SPESE di giudizio tra le parti;
- PONE definitivamente a carico delle parti in egual quota tra loro (1/3 (...) (...), 1/3 (...) 1/3 (...) le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato contestualmente alla presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito. Così deciso in data 4 agosto 2024.