Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di revoca dell’amministratore condominiale.
I condomini attori contestavano la mancata redazione del rendiconto annuale, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso nel termine ex art. 1130 n. 10 c.c. e altre violazioni degli obblighi di gestione.
L’amministratrice condominiale eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che i condomini non avevano esperito la mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda per i motivi di seguito elencati:
I condomini attori contestavano la mancata redazione del rendiconto annuale, l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso nel termine ex art. 1130 n. 10 c.c. e altre violazioni degli obblighi di gestione.
L’amministratrice condominiale eccepiva l’improcedibilità della domanda, sostenendo che i condomini non avevano esperito la mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda per i motivi di seguito elencati:
- tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 vi è anche quella condominiale, ad eccezione dei procedimenti in camera di consiglio ai sensi del comma 6, lettera f, del predetto articolo;
- ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.c. la richiesta di revoca dell’amministratore condominiale rientra nei procedimenti per i quali il Tribunale provvede in camera di consiglio;
- pertanto, la mediazione obbligatoria è esclusa;
- ciò anche perché il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio non ha carattere contenzioso; ed, infatti, il relativo decreto del Tribunale costituisce un provvedimento discrezionale di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio che sostituisce la volontà dell’assemblea e che non impedisce eventuali azioni successive in sede contenziosa. *