Mediazione e accertamento della qualità di erede tra rappresentanza, contraddittorio e abuso del processo

Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte d’appello di Perugia, sentenza 2.2. 2026, n. 73.

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 10 dal 04/11/2026

Commento:

La sentenza affronta diverse questioni relative alla mediazione: la partecipazione mediante rappresentante, l’assistenza del difensore sostituto, il significato della sottoscrizione del verbale negativo e i limiti entro i quali le contestazioni sulla procedura possono integrare un abuso del processo. Esamina inoltre la necessità di chiamare in giudizio tutti i successibili quando il creditore chieda di accertare la qualità di erede di uno soltanto di essi.

La controversia era stata promossa da una società creditrice per accertare che il convenuto avesse acquistato la qualità di erede attraverso l’accettazione tacita dell’eredità. L’accertamento era funzionale alla prosecuzione di un’esecuzione immobiliare già pendente. Il convenuto aveva impugnato il provvedimento di primo grado, contestando soprattutto la regolarità della mediazione: a suo avviso, la società aveva partecipato tramite una persona priva di adeguati poteri e senza la necessaria assistenza tecnica, essendo intervenuto un professionista diverso dal difensore incaricato. Aveva inoltre sostenuto che il giudizio richiedesse la partecipazione dei fratelli, quali altri chiamati all’eredità.

La Corte respinge l’appello. Ritiene documentati i poteri dei partecipanti alla mediazione, esclude il litisconsorzio necessario e condanna l’appellante, oltre alle spese, al pagamento di 5.000 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Una ragione autonoma della decisione precede, però, le questioni sulla regolarità della partecipazione: secondo la Corte, nel caso concreto la mediazione non era obbligatoria.

A questo proposito, la sentenza applica l’art. 5, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 28 del 2010, nel testo vigente all’epoca dell’incontro, che sottraeva alla condizione di procedibilità i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata. Considera riconducibile a questa previsione anche l’accertamento della qualità di erede richiesto dalla creditrice, perché necessario alla prosecuzione dell’esecuzione.

La soluzione richiede una precisazione. Il fatto che l’accertamento sia funzionale all’esecuzione non cancella il contenuto successorio della controversia. Più precisamente, nella ricostruzione accolta dalla Corte, è il collegamento con la procedura esecutiva a giustificare l’applicazione dell’esenzione, nonostante l’oggetto dell’accertamento.

Non si può quindi ricavare dalla sentenza una generale esclusione della mediazione per le domande di accertamento della qualità di erede. Il punto decisivo è la qualificazione del giudizio come incidente di cognizione relativo all’esecuzione. A mio avviso, non basta che una pronuncia possa essere utile a un creditore: deve essere individuato il concreto rapporto che lega quel giudizio all’esecuzione pendente. Nella vicenda esaminata, la Corte ravvisa tale rapporto nella necessità di accertare l’acquisto dell’eredità per consentire alla creditrice di proseguire l’espropriazione immobiliare.

Questa conclusione ha un effetto preciso sulle altre questioni. Se la mediazione non costituiva una condizione di procedibilità, le irregolarità denunciate non avrebbero comunque potuto determinare l’improcedibilità della domanda. La verifica della rappresentanza rimane rilevante per valutare la correttezza della partecipazione e la fondatezza delle contestazioni, ma non è indispensabile per escludere quella conseguenza processuale.

Sul tema della rappresentanza, la Corte segue l’indirizzo secondo cui la partecipazione alla mediazione è un’attività delegabile. Richiamando, fra le altre, Cass. n. 8473 del 2019 e Cass. n. 20643 del 2023, esclude che la comparizione personale impedisca alla parte di farsi sostituire da un soggetto munito dei necessari poteri sostanziali, anche coincidente con il difensore. Il ragionamento riguarda una mediazione svoltasi il 26 maggio 2023 e va letto alla luce della disciplina allora applicabile, senza estenderne automaticamente ogni affermazione al regime successivo.

Nel caso concreto, le funzioni erano affidate a persone diverse: una delegata della società e un avvocato intervenuto in sostituzione del difensore incaricato. La Corte esamina la procura e le deleghe e ritiene che dimostrino i poteri necessari per quella mediazione.

Il passaggio va inteso nel suo significato concreto. Non è sufficiente che esista un documento denominato “delega”, né che esso riporti il numero della procedura. Occorre che il suo contenuto consenta al rappresentante di partecipare alla trattativa e di assumere le determinazioni rimesse alla parte. Il riferimento alla specifica mediazione identifica l’incarico, ma non sostituisce il conferimento dei poteri.

Anche la sostituzione del difensore deve essere tenuta distinta dalla rappresentanza della società. La presenza di un altro avvocato non equivale, di per sé, alla mancanza di assistenza tecnica: occorre verificare il titolo in base al quale il professionista interviene. La Corte ritiene questa verifica positivamente superata, richiamando anche il potere del difensore incaricato di nominare sostituti.

La sentenza esclude inoltre che fosse necessaria una delibera del consiglio di amministrazione per partecipare alla mediazione, in assenza di una diversa previsione statutaria. La conclusione è comprensibile se riferita alla sola partecipazione al procedimento. Va però distinta dall’individuazione dei poteri necessari per concludere un eventuale accordo: questi dipendono dal suo contenuto e dalle regole che disciplinano la rappresentanza della società. L’assenza di un obbligo generale di deliberare la partecipazione non rende superflua la verifica dei poteri negoziali.

Più problematico è il rilievo attribuito alla sottoscrizione del verbale negativo. La Corte afferma che chi partecipa alla mediazione e firma il verbale non può poi contestarne la validità, salvo vizi radicali o nullità insanabili. Ravvisa nella condotta dell’appellante una contraddizione con il comportamento precedentemente tenuto, contraria ai doveri di lealtà e correttezza.

Questa affermazione merita cautela. La firma di un verbale di mancato accordo non esprime necessariamente l’accettazione della regolarità della procedura. Può limitarsi a documentare lo svolgimento dell’incontro, le posizioni assunte e il suo esito negativo. Tanto più che, secondo la stessa sentenza, l’appellante aveva già sollevato durante la mediazione le contestazioni sulla partecipazione della società.

Se una parte formula un’eccezione e poi sottoscrive il verbale che documenta l’incontro, non è evidente che il successivo mantenimento dell’eccezione costituisca un comportamento contraddittorio. Per affermarlo sarebbe necessario esaminare il contenuto del verbale e verificare se dalla sottoscrizione emerga effettivamente una condotta incompatibile con la contestazione. La sola firma non dovrebbe assumere il valore di una generale rinuncia a far valere le irregolarità denunciate.

Nel caso concreto, il rigetto dell’eccezione trova comunque fondamento nelle altre ragioni esposte dalla Corte: i poteri rappresentativi erano stati ritenuti esistenti e documentati e la mediazione non era necessaria ai fini della procedibilità. Questi argomenti consentono di respingere la contestazione senza attribuire alla sottoscrizione del verbale un effetto sanante generale.

Una precisazione temporale riguarda poi le sanzioni richieste dall’appellante. L’incontro del 26 maggio 2023 precedeva l’applicabilità, dal 30 giugno 2023, delle disposizioni introduttive dell’art. 12-bis. Il richiamo alle sanzioni deve dunque essere letto distinguendo il regime vigente al momento della condotta da quello successivo. La ragione concreta del rigetto resta, per la Corte, l’assenza del presupposto fattuale: la società aveva partecipato mediante soggetti regolarmente investiti dei rispettivi incarichi.

Merita un esame autonomo anche il rigetto dell’eccezione di difetto di litisconsorzio necessario. L’appellante sosteneva che l’accertamento della propria qualità di erede richiedesse la partecipazione al giudizio anche dei fratelli, quali altri chiamati all’eredità. La Corte esclude tale necessità perché la domanda riguardava soltanto l’acquisto dell’eredità da parte del convenuto e non richiedeva una decisione sulle posizioni successorie degli altri chiamati.

La conclusione appare condivisibile in relazione all’oggetto della domanda, come ricostruito nella sentenza. La creditrice non chiedeva di dividere il patrimonio ereditario, di stabilire con efficacia nei confronti di tutti chi fossero gli eredi o di risolvere un conflitto fra titoli successori. Chiedeva di accertare che quel determinato chiamato avesse accettato tacitamente l’eredità, così da poter proseguire l’esecuzione immobiliare. Il giudizio poteva quindi raggiungere il proprio scopo anche senza la partecipazione degli altri chiamati.

Il punto decisivo è che l’acquisto dell’eredità deve essere verificato rispetto a ciascun chiamato. L’accertamento dell’accettazione da parte di uno non comporta necessariamente un accertamento dell’accettazione da parte degli altri. La comune provenienza della chiamata dalla stessa successione non rende, da sola, inscindibili le rispettive posizioni processuali.

Occorre però precisare il criterio utilizzato dalla Corte. L’esclusione del litisconsorzio non dipende semplicemente dalla natura dichiarativa della domanda. Anche una domanda di mero accertamento può richiedere la partecipazione di più soggetti, quando abbia per oggetto un rapporto che non può essere deciso utilmente nei confronti di alcuni soltanto. Bisogna dunque guardare al contenuto della decisione richiesta e verificare se essa possa produrre un risultato giuridicamente utile fra le sole parti presenti.

Neppure la considerazione secondo cui la sentenza non farebbe stato nei confronti degli altri chiamati è, da sola, risolutiva. I limiti soggettivi del giudicato non possono sostituire la verifica preliminare della necessità del contraddittorio: se il rapporto dedotto richiedesse una decisione unitaria, l’estraneità dei soggetti assenti sarebbe proprio il vizio da rimuovere. Nel caso concreto, invece, l’accertamento poteva essere circoscritto al rapporto fra la creditrice e il convenuto, senza decidere anche le posizioni successorie dei fratelli.

In questa prospettiva va letta anche l’affermazione secondo cui la pronuncia non incide sulle quote degli altri chiamati. Non occorre negare ogni possibile riflesso dell’acquisto dell’eredità da parte di uno sulle aspettative degli altri successibili. È sufficiente rilevare che il giudizio, per come era stato proposto, non aveva per oggetto la determinazione delle loro quote e non richiedeva una decisione vincolante su di esse.

Meno precisa è l’indicazione della petizione ereditaria fra i giudizi nei quali sarebbe necessaria la partecipazione di tutti gli eredi. La petizione di eredità non comporta, di per sé, un litisconsorzio necessario: questo può derivare dalle ulteriori domande alle quali essa si accompagna, come quando venga contestata la validità del testamento e sia quindi necessario decidere unitariamente il titolo della successione. È una distinzione chiarita, fra l’altro, da Cass. n. 15706 del 2020. Diverso è il caso della divisione, che richiede la partecipazione di tutti i condividenti. Il confronto va dunque condotto sulle domande concretamente proposte, evitando di ricavare la necessità del contraddittorio dalla sola appartenenza della lite alla materia successoria.

Anche il precedente citato dalla Corte richiede una puntualizzazione. Cass. n. 15706 del 2020 riguarda il carattere individuale dell’azione di riduzione e l’esclusione, in quel contesto, del litisconsorzio necessario. Il richiamo può sostenere la più generale osservazione che le controversie successorie non richiedono sempre la presenza di tutti gli interessati, ma non costituisce un precedente specifico sull’accertamento dell’accettazione tacita promosso dal creditore.

La ragione più solida della decisione resta, pertanto, la delimitazione dell’oggetto del giudizio. La creditrice chiedeva di accertare l’acquisto dell’eredità da parte del solo convenuto, senza domandare una pronuncia che definisse necessariamente anche le posizioni degli altri chiamati. Entro questi limiti, la loro partecipazione non era indispensabile e l’integrazione del contraddittorio avrebbe ampliato il processo senza essere necessaria alla decisione.

Infine, la condanna per responsabilità aggravata non viene motivata soltanto con la soccombenza. La Corte richiama la manifesta infondatezza delle contestazioni, il loro contrasto con la documentazione e l’uso dilatorio dell’impugnazione, che avrebbe ostacolato anche la procedura esecutiva.

Anche su questo punto occorre conservare una distinzione. Riproporre in appello una questione respinta in primo grado rientra nella funzione ordinaria dell’impugnazione e non basta, da solo, a dimostrare un abuso. La condanna richiede una valutazione ulteriore della condotta, dalla quale emergano la mala fede o la colpa grave. Nella motivazione in esame, il peso maggiore deve quindi essere attribuito all’accertata inconsistenza documentale delle doglianze e alla loro concreta utilizzazione dilatoria, anziché alla semplice reiterazione.

L’interesse della pronuncia risiede anche nella possibilità di distinguere la fondatezza del suo esito dalla portata di alcune affermazioni utilizzate per sostenerlo. Il rigetto dell’appello trova sostegno nell’esclusione della mediazione obbligatoria, nella verifica dei poteri rappresentativi e nell’oggetto circoscritto della domanda di accertamento. Non richiede, invece, di attribuire alla firma del verbale negativo un generale effetto preclusivo, né di considerare la natura dichiarativa della domanda sufficiente a escludere il litisconsorzio. Precisare questi limiti consente di valorizzare la decisione senza trasformare argomenti riferiti alla singola vicenda in regole più ampie di quanto sia giustificato.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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