Commento:
La controversia vede originariamente contrapposti la ditta individuale Alfa, fornitore di frigoriferi e Beta, trasportatore. I frigoriferi venivano trasportati da Delta licenziataria della zona di Avellino di Beta e pervenivano danneggiati al cliente.
Alfa agisce avanti al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi chiedendo la condanna di Beta al risarcimento dei danni. Beta, costituendosi, chiama in garanzia il terzo Delta. Il giudice di pace rigetta la domanda. Alfa propone appello avverso la predetta sentenza avanti al Tribunale di Avellino il quale dichiara l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti di Delta e la carenza di legittimazione passiva di Beta. Avverso tale sentenza, Alfa propone ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. in quanto il giudice dell’appello aveva dichiarato improcedibile la domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa Delta, erroneamente estendendo la legittimazione a eccepire l’improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testuale dell’art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014, che attribuisce tale facoltà esclusivamente al convenuto originario.
Il ricorso viene ritenuto fondato.
Richiamando la nota sentenza Cass. SU n. 3452/2024 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nelle-mediazioni-obbligatorie-la-condizione-di-procedibilita-sussiste-per-il-solo-atto-introduttivo-del-giudizio-e-non-per-le-domande-riconvenzionali-1402.aspx) in tema di mediazione obbligatoria e Cass. n. 186/2025, la corte rileva che la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.
Nella specie il giudice dell’appello aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata Delta, senza considerare che:
· la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla legge esclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamato in garanzia;
· le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati;
· la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.
Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.°


