Commento:
Interessante e articolata ordinanza emessa dal tribunale di Tivoli per invitare le parti ad un tentativo effettivo di mediazione (in materia non obbligatoria) con onere di impulso a carico della parte più diligente, ricordando che il tentativo implica la necessaria comparizione personale della parte e che è obbligatorio a pena di improcedibilità dell'azione con sanzioni e conseguenze in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo e di rifiuto di proposta transattiva.
Il giudice fa leva su:
- indici di mediabilità:
- anno di iscrizione a ruolo del procedimento;
- numero delle parti in causa:
- natura degli interessi coinvolti;
- presumibile durata del giudizio;
- costi correlati al giudizio (incidenza percentuale rispetto al bene della vita coinvolto);
- numero delle parti in causa:
- natura degli interessi coinvolti;
- presumibile durata del giudizio;
- costi correlati al giudizio (incidenza percentuale rispetto al bene della vita coinvolto);
- incentivi fiscali per le procedure di mediazione, tra cui quella demandata introdotti dalla Riforma Cartabia e credito di imposta;
- possibili ipotesi e soluzioni conciliative ad hoc tendenti a dare massimo rilievo all'autonomia privata e capaci di portare ciascuna parte a raggiungere il miglior risultato possibile per la cura di propri interessi;
- confronto tramite un dialogo aperto e costruttivo, guidato e accompagnato da un terzo esperto nella risoluzione stragiudiziale delle liti, che mira al componimento degli interessi e delle posizioni contrapposte;
Il giudice inoltre invita le parti a:
- redigere una proposta di soluzione bonaria della controversia, da sottoporre al confronto con l'altra parte in sede di primo incontro di mediazione e ad allegare le stesse al verbale redatto in tale sede;
- depositare nota almeno dieci giorni prima dell'udienza, che dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo o, in caso di partecipazione attiva delle parti, del verbale redatto in sede di incontro con i relativi allegati contenenti le proposte conciliative fatte da ciascuna parte;
Ci si domanda se un verbale negativo con indicazione delle proposte conciliative sia conforme al principio della riservatezza previsto dall’art. 9 e 10 Dlgs 28/2010 e dall'art. 7 Direttiva - CE 2008/52. La riservatezza, come è noto, ha ad oggetto “le dichiarazioni rese dalle parti” e “le informazioni acquisite durante il procedimento”.
Tutte le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all’incontro, i fatti storici che accadono all’incontro, i soggetti presenti, gli estremi delle notifiche ecc... il mediatore le può e deve verbalizzare al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti (Tribunale di Roma (Dott. Massimo Moriconi), sentenza 25.1.2016). Secondo il giudice romano “Sarebbe un'assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano”. Anche Tribunale di Pavia (dott. Giorgio Marzocchi) con l’ordinanza del 26.9.2016 precisa che “solo in questo modo il magistrato sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali”.
D’altro canto, le questioni di merito discusse, le proposte e controproposte delle parti, i riconoscimenti reciproci, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi dovrebbero essere coperti da segreto ex art. 9 e non dovrebbero essere verbalizzati dal mediatore (salvo espresso consenso della parte da cui provengono, che di tale riservatezza può disporre anche rinunciandovi).°
Si veda:
https://www.cfnews.it/diritto/la-riservatezza-in-mediazione-la-riservatezza-interna/
https://www.101mediatori.it/approfondimenti-mediazione/l-obbligo-di-riservatezza-in-mediazione-e-le-dichiarazioni-delle-parti-931.aspx
Carlo Pikler, I mercoledì della privacy: la mediazione in ambito condominiale, tra riservatezza e Privacy, 01.11.2023, in https://ntpluscondominio.ilsole24ore.com/art/i-mercoledi-privacy-mediazione-ambito-condominiale-riservatezza-e-privacy-AFGEruRB