Sì alla liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria (con esito positivo) all’avvocato di una cliente ammessa al gratuito patrocinio anche in assenza di istanza ad hoc

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Avv. Federica  Pusceddu

Tribunale di Campobasso, 10.7.2025, sentenza n. 637, giudice Rossella Casillo

A cura del Mediatore Avv. Federica Pusceddu da Cagliari.
Letto 361 dal 25/01/2026

Commento:

La sentenza definisce una opposizione avverso il decreto di liquidazione e il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002.
Un avvocato aveva assistito una cliente ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento di convalida di sfratto, nel procedimento locatizio introdotto a seguito di opposizione alla convalida e nel procedimento di mediazione obbligatoria, con cui le parti avevano raggiunto l’accordo con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere del giudizio instaurato.
Fra i motivi dell’opposizione, il secondo riguarda la mancata liquidazione della fase di mediazione obbligatoria.
L’opposizione viene ritenuta parzialmente fondata e viene accolto il secondo motivo sul quale vi è stata l’espressa adesione della stessa parte resistente (il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato/ il presidente del tribunale) assistito dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso.
Ai sensi degli artt. 15-bis e ss. del D.lgs. n. 28/2010 le condizioni affinché sia assicurato il patrocinio dello Stato sono due:
  • che si tratti di mediazione obbligatoria;
  • che sia raggiunto l’accordo in sede di mediazione.
Nel caso di specie, la giudice rileva che sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla norma per ritenere coperto il procedimento di mediazione dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza che a ciò possa ostare – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – la circostanza per cui l’avvocato istante non risulterebbe aver presentato un’istanza ad hoc, volta a richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato appositamente per la procedura di mediazione.
L’art. 75, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che: “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Secondo la giudice, tale dicitura è suscettibile di ricomprendere (anche in virtù dell’utilizzo del lemma “procedura”, ben più ampio di quello di “processo” o di procedimento”) anche la procedura di mediazione. Pertanto, vengono riconosciuti (e liquidati) i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di ammissione comunque antecedente rispetto all’attivazione della procedura di mediazione stessa.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Federica  Pusceddu Mediatore Avv. Federica Pusceddu
Sono un avvocato penalista e civilista, con pluriennale esperienza.
Mi sono sempre dedicata alla professione con grande dedizione, impegno e passione, prestando attenzione e cura per le più svariate esigenze dei clienti, instaurando un rapporto umano, prima che professionale. Ho una grande capacità di ascolto e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, con ampia e completa soddisfazione di tutte le parti, nell'affermazione dei propri diritti ed interessi, nel pieno rispetto delle lo...
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