Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1961 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
(...) (c.f. (...) ) e (...) (c.f. (...) ), elettivamente domiciliate in Cosenza al viale (...) c/o lo studio dell'Avv. (...)
che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
E
(...) (CF. (...) ), (...) (CF. (...) ), (...) (CF. (...) ) e (...), rappresentati e difesi dall'avv. Avvocato (...)giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
avente ad oggetto: azione di simulazione - apertura successione legittima FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine dalle domande proposte da (...) e (...) quali eredi di (...) (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di (...) (...), (...) e (...) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "- dichiarare simulato, nullo e comunque privo di effetti nei confronti delle attrici, per tutte le ragioni esposte, l'atto di vendita per notar (...) rep n. (...) rac (...) del (...) stipulato da (...) (42) e (...) (96);
-dichiarare che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel presente atto, erano di proprietà di (...) al momento del suo decesso e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;ù - Dichiarare l'apertura della successione legittima di (...) attribuendo a ciascun erede la quota di spettanza ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza"
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.
Il Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice (...) i convenuti hanno sollevato eccezione di improcedibilità della domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto del 15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto solo da una delle attrici (...) nei confronti dei convenuti, mentre l'altra attrice (...) - il cui difensore aveva rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore - non aveva attivato la
procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Quindi, con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.
Le domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate improcedibili.
L'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede espressamente che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di "successioni ereditarie" è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato.
Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici (...) e (...) abbiano proposto una domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita per notar (...) (rep n. (...) rac (...)), stipulato in data (...) tra (...) (classe 42) ed il nipote (...) (classe '96) in quanto dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi legittimarie del de cuius (...) (cl. '42), nonché domanda diretta a far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al fine dell'apertura della successione legittima di (...) (cl. '42) ed all'attribuzione delle quote a tutti i coeredi.
Dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risulta che,
effettivamente, il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.
La documentazione allegata dall'attrice (...) evidenzia che il procedimento di mediazione sia stato da questa introdotto nei confronti dei convenuti (...) (...), (...) e (...) senza la partecipazione di (...) il cui difensore aveva rinunciato al mandato.
Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del 22.7.2003; cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui "La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato").
In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, che ha chiarito che "Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e determina l'improcedibilità dell'azione" (cfr. Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso conforme, Trib. Milano sent. n. 1048/17)
Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.
Né, peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della propria qualità di eredi legittimarie del de cuius (...) e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di vendita nell'ambito della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi.
Poiché, nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione.
Il mancato coinvolgimento di una delle attrici, (...) nel procedimento di mediazione, attivato dalla sola (...) comporta, quale immediata ricaduta, quella di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, il cui comma 1 espressamente prevede che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". Nel caso di specie, il difetto della condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di
mediazione da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore di (...) appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza. Così deciso in Cosenza il 9 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2025.