La mediazione nelle controversie tra coobbligati solidali

Avv. Beatrice Napolitano

Quando al tavolo della procedura siede solo uno dei coobbligati: il delicato equilibrio tra autonomia delle posizioni e vincolo solidale, tra effetti della procedura conciliativa e conseguenze dell’accordo

A cura del Mediatore Avv. Beatrice Napolitano da Padova.
Letto 10 dal 24/09/2026

 

1. Premessa sistematica

Il procedimento di mediazione coinvolge frequentemente una pluralità di parti e capita molto spesso che l’istanza venga proposta nei confronti di più soggetti rispetto ai quali sia dedotta una obbligazione solidale.

Tra i casi di questo genere si possono annoverare quelli in materia di responsabilità medica che possono vedere coinvolti, per esempio, il chirurgo e la struttura sanitariaMa si pensi anche ai casi di mediazione promossi da una banca nei confronti del correntista e del fideiussore, per il mancato rimborso di un finanziamento, erogato in forza di un contratto di mutuo. Anche se la fideiussione deriva da un contratto di garanzia e non rientra propriamente nell’ambito dei contratti bancari, come tali oggetto di mediazione obbligatoria (si veda a riguardo l’ordinanza della Corte di Cassazione n.12290 del 07/05/2024), i procedimenti conciliativi che vedono coinvolto il fideiussore, unitamente al debitore principale, sono all’ordine del giorno.

Appare quindi interessante porre attenzione all’interferenza tra mediazione e obbligazioni solidali, specie nelle ipotesi in cui la domanda di mediazione sia proposta nei confronti di uno solo dei coobbligati.

L’indagine richiede il coordinamento tra disciplina codicistica della solidarietà, principi processuali in tema di litisconsorzio ed effetti sostanziali della mediazione.

2. Solidarietà passiva e struttura soggettiva del procedimento di mediazione

Ai sensi dell’art. 1292 c.c., l’obbligazione è solidale quando “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri”.

Sul piano processuale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in caso di solidarietà passiva, non sussiste litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali, salvo che la natura del rapporto sostanziale imponga una decisione unitaria. Si veda in tal senso Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 13063 del 16/05/2025,  la quale ha statuito che “l'obbligazione solidale passiva non comporta automaticamente litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, poiché non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti fra i coobbligati. Tuttavia, il litisconsorzio necessario può configurarsi quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, tale che la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro”. (conforme anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 4566 del 20/02/2024).

Un’ipotesi di obbligazione solidale che richieda litisconsorzio necessario si potrebbe ad esempio configurare in tema di responsabilità sanitaria d’équipe o di responsabilità concorrente di più professionisti. Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, la regola è che il giudizio possa essere instaurato anche nei confronti di uno solo dei debitori.

Traslando il principio suddetto nel procedimento di mediazione, disciplinato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, deve ritenersi pertanto che:

  • il creditore possa introdurre la mediazione nei confronti di uno solo dei coobbligati;
  • l’esperimento del procedimento soddisfi la condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ovviamente nei confronti dell’unico debitore chiamato in mediazione) anche se non siano evocati tutti i debitori solidali.

Restano ovviamente esclusi i casi in cui l’accertamento della responsabilità dei debitori in solido implichi valutazioni inscindibili, come già evidenziato sopra.

3. Domanda di mediazione ed effetti interruttivi della prescrizione

Uno dei profili più delicati concerne l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda di mediazione.

L’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che “(dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti), la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”.

Il problema si pone nei seguenti termini: se la domanda è proposta contro uno solo dei debitori solidali, l’interruzione opera anche nei confronti degli altri? E, in caso di risposta affermativa, con quale durata?

L’art. 1310 c.c. ci fornisce una risposta chiara ed inequivocabile alla prima domanda, stabilendo che gli atti interruttivi compiuti dal creditore contro uno dei debitori solidali hanno effetto anche riguardo agli altri debitori.

Peraltro, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 28/03/2025, n. 8208, ha precisato che “ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 1310 c.c. e dunque dell'estensione dell'atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l'atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati. L'effetto interruttivo del corso della prescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e, dunque, sulla base dell'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale del soggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti".

Ma vi è di più. Con la stessa ordinanza, la Suprema Corte ha altresì affermato che, qualora l’interruzione della prescrizione avvenga per mezzo di una domanda giudiziale, “la disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/03/2025, n. 8208).

Se non c’è dubbio quindi che, alla luce dell’articolo 1310 c.c., la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, D. Lgs. 28/2010, determini l’interruzione della prescrizione anche nei confronti dei debitori in solido che non sono stati chiamati in mediazione, più problematica appare l’applicazione dell’articolo 2945 e l’effetto sospensivo della prescrizione alla domanda di mediazione. Il comma 2 della norma in esame limita infatti l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione agli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943 c.c, ossia a quelli con cui il creditore inizia un giudizio, sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio (ad esempio una riconvenzionale). E’ evidente che la domanda di mediazione non rientra in alcuna di queste categorie.

Tuttavia, l’art. 8, comma 2, equipara espressamente, ai fini della prescrizione, gli effetti della domanda di mediazione a quelli della domanda giudiziale, ponendo dunque le due iniziative su un piano sostanzialmente analogo.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8686/2013, n. 23017/2012 e Cass. S.U. n. 17781/2013), che ha riconosciuto alla domanda di mediazione un’efficacia equivalente a quella della domanda giudiziale ai fini dell’interruzione della prescrizione. In particolare, è stato statuito che “l’istanza di mediazione, come accade per ogni domanda giudiziale ai sensi degli artt. 2943, primo e secondo comma e 2945 c.c., interrompe la prescrizione del diritto controverso”. Il richiamo operato dalla Suprema Corte all’art. 2945 c.c. è formulato in termini integrali, senza le limitazioni previste, invece, con riferimento all’art. 2943 c.c.. Tale dato letterale, unitamente all’equiparazione tra domanda di mediazione e domanda giudiziale, sembra pertanto deporre a favore di un’interpretazione estensiva dell’art. 2945, comma 2, c.c., tale da riconoscere alla domanda di mediazione non soltanto un effetto interruttivo istantaneo, ma anche un’efficacia interruttiva permanente della prescrizione, destinata a protrarsi sino alla conclusione del procedimento di mediazione.

D’altro lato, una diversa soluzione determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra il creditore che possa agire direttamente in giudizio, poiché non obbligato a tentare la conciliazione, e il creditore che, in ossequio alla condizione di procedibilità, debba attivare preventivamente la mediazione.

Vero è che, considerata la contenuta durata del procedimento conciliativo, rispetto a quella di un giudizio, il problema non presenta grande rilievo sul piano pratico. Bisognerebbe infatti ipotizzare il caso di un procedimento, relativo a diritti per i quali la legge prevede una prescrizione breve, che venga prorogato più volte dalle parti, fino a raggiungere una durata prossima a quella prevista per la prescrizione del diritto stesso, ipotesi forse meramente scolastica.

4. L’accordo di mediazione e la sua efficacia nei confronti dei coobbligati non partecipanti

L’accordo concluso in mediazione ha natura negoziale e, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, integra una transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c..

In linea generale, la transazione produce effetti solo tra le parti che la stipulano, tuttavia l’art. 1304 c.c. dispone che i debitori in solido rimasti estranei alla transazione possono dichiarare di volerne profittare. Tale principio vale nel caso in cui la transazione riguardi l’intero debito solidale e non la quota del singolo debitore. In quest'ultimo caso (c.d. transazione parziale, non disciplinata dalla norma in commento), pur non potendo gli altri consorti avvalersi della transazione, a loro favore si verifica comunque la riduzione dell'intero debito solidale per un importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente scioglimento del vincolo solidale con lo stipulante.

La giurisprudenza ha chiarito che, in mancanza di espressa volontà liberatoria totale, l’accordo con uno dei coobbligati determina una riduzione del debito complessivo limitatamente alla quota ideale di quest’ultimo. E’ stato altresì precisato che, qualora la somma pagata in sede di transazione parziale sia inferiore alla quota ideale del transigente, il debito residuo a carico degli altri debitori si riduce solo in misura corrispondente alla quota ideale gravante su colui che ha transatto, non in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato. Se invece la somma pagata è pari o superiore alla quota ideale, il debito residuo si riduce in misura corrispondente all'importo effettivamente pagato (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/09/2021, n. 25980).

Tali conclusioni, traslate in sede di mediazione, implicano che:

  • se il creditore transige con uno dei debitori per l’intero debito e gli altri coobbligati non dichiarano di volerne profittare, fintanto che non avviene il pagamento da parte del debitore che ha transatto, il creditore può agire per l'intero importo originario verso i condebitori estranei alla transazione;
  • se il creditore transige con uno dei debitori per la sua quota ideale, deve ridurre il credito verso gli altri condebitori in misura pari alla quota ideale del transigente (se ha pagato meno della quota) o all'importo effettivamente pagato (se ha pagato pari o più della quota), indipendentemente da qualsiasi dichiarazione dei condebitori estranei.

Certo è che laddove uno dei debitori transiga per l’intero debito e paghi l’importo transatto, assume il rischio di vedersi opporre, nella successiva azione di regresso, i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune che, essendo precedenti alla data dell'adempimento, avrebbero potuto essere opposti al creditore.

5. Considerazioni conclusive

Il coordinamento tra mediazione e obbligazioni solidali evidenzia che:

  1. La mediazione può essere instaurata nei confronti di uno solo dei coobbligati, in assenza di litisconsorzio necessario.
  2. L’effetto interruttivo della prescrizione, alla luce dell’art. 1310 c.c. e della giurisprudenza della Cassazione, deve ritenersi esteso anche agli altri debitori solidali.
  3. L’accordo di mediazione produce effetti solo tra le parti, ma incide sui rapporti tra il debitore transigente e gli altri coobbligati che non hanno aderito alla transazione.

Proprio per quest’ultimo motivo, il Mediatore deve valutare caso per caso, insieme alle parti, quale sia la strada migliore da percorrere, onde evitare che l’accordo di mediazione possa costituire motivo per il sorgere di un contenzioso ulteriore tra il debitore transigente e gli altri coobbligati, in aperto contrasto con la finalità e la funzione deflattiva del procedimento di mediazione.

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Chi è l'autore
Avv. Beatrice Napolitano Mediatore Avv. Beatrice Napolitano
Sono iscritta nell'Albo degli Avvocati di Padova dal 2005 e, nell'esercizio della professione forense, mi occupo prevalentemente di appalti privati, locazioni e consulenza contrattuale alle imprese. L'esperienza maturata in ambito giudiziale mi ha portata a realizzare che la causa civile si conclude quasi sempre con lo scontento di entrambe le parti. Chi "vince" impiega anni per vedere riconosciute le proprie ragioni e spesso subisce un'ulteriore frustrazione nel momento in cui deve essere data ...
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