La Partecipazione in Mediazione e la Centralità del Confronto Effettivo
L'architettura della mediazione civile e commerciale, profondamente rinnovata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal successivo Decreto Correttivo (D.Lgs. 216/2024), pone quale fulcro ineludibile del procedimento la partecipazione personale, attiva e leale delle parti. Il legislatore ha definitivamente espunto dal sistema la concezione del primo incontro quale mero filtro informativo, trasformandolo in una sessione di mediazione effettiva in cui le parti e i loro avvocati sono chiamati a cooperare per esplorare concretamente gli spazi di una composizione amichevole della controversia.
In questo consolidato scenario, improntato al principio di effettività, la tematica della rappresentanza in mediazione assume una rilevanza dirimente. L'assenza personale della parte, sebbene non auspicata dal legislatore che predilige il contatto diretto e la funzione dialogica dell'istituto, è giuridicamente ammessa purché la sostituzione avvenga attraverso un soggetto munito di adeguati poteri sostanziali.
La delegabilità della partecipazione al procedimento di mediazione anche al difensore non è mai stata in discussione fin dalla famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019.
L'incertezza è stata generata invece solo recentemente da un passaggio dell'ordinanza n. 9608/2026, emessa dalla Suprema Corte, apparentemente ostativo al cumulo dei ruoli, cui sono seguite, sempre sul tema, le ordinanze n. 10978/2026 e n. 21405/2026, imponendo un'analisi rigorosa della distinzione tra i diversi poteri conferibili al professionista e lo strumento idoneo, di volta in volta, ad attribuirli.
La Tassonomia dei Poteri del difensore: Procura alle Liti, Assistenza e Procura Sostanziale
Per fugare ogni dubbio operativo ed evitare le insidie processuali che conducono alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale, è imprescindibile tracciare una netta linea di demarcazione tra le tre tipologie di investitura che possono interessare l'avvocato nel contesto della mediazione.
Il primo istituto è la procura alle liti, o procura ad litem, disciplinato dall'art. 83 del Codice di Procedura Civile. Tale atto conferisce al difensore lo ius postulandi, ossia la rappresentanza tecnica all'interno del processo giurisdizionale. In tale perimetro, l'avvocato esercita poteri di natura latamente pubblicistica, potendo certificare l'autografia della sottoscrizione del proprio assistito. Tuttavia, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che la procura alle liti, seppur redatta con le formule più ampie e comprensive del potere di transigere, esaurisce la propria efficacia nell'alveo processuale e non conferisce alcun potere di disporre dei diritti sostanziali della parte al tavolo della mediazione.
Il secondo istituto è il mandato per l'assistenza in mediazione. L'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 statuisce che, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice, le parti debbano presenziare "con l'assistenza dell'avvocato". Tale mandato si sostanzia in un incarico di consulenza e garanzia tecnico-giuridica di natura stragiudiziale. L'avvocato non si sostituisce al cliente, bensì lo affianca, garantendo che le trattative e l'eventuale accordo di conciliazione siano conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico, requisito essenziale affinché il verbale acquisisca l'efficacia di titolo esecutivo ex art. 12 del medesimo decreto.
Il terzo e più delicato istituto è la procura speciale sostanziale (ad negotia). Qualora la parte intenda farsi sostituire fisicamente nell'incontro di mediazione, deve conferire a un terzo il potere di agire in nome e per conto proprio, disponendo materialmente dei diritti oggetto di lite. Si tratta di un negozio giuridico unilaterale regolato dall'art. 1392 del Codice Civile. A differenza della procura alle liti, la procura sostanziale esula dai poteri di autenticazione del difensore. L'avvocato, infatti, non detiene alcun potere certificativo per gli atti di natura sostanziale; pertanto, la sottoscrizione del mandante non richiede l'autentica del legale.
Il Contrasto Giurisprudenziale e la Risoluzione del 2026: L'Ammissibilità del Cumulo
L'interrogativo circa la legittimità della mediazione "a una sola voce" — in cui l'avvocato presenzia sia in veste di difensore che di procuratore sostanziale della parte assente — ha trovato risposte apparentemente divergenti all'interno della Corte di Cassazione, prima di giungere a un definitivo assestamento. L'ordinanza della Terza Sezione Civile del 15 aprile 2026, n. 9608, ha destato notevole clamore interpretativo affermando che "la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente". Tale affermazione, fondata su un'interpretazione strutturale e dialogica del combinato disposto degli artt. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010, teorizzava una rigida dualità soggettiva. Tuttavia, la più avvertita dottrina ha opportunamente declassato tale passaggio a mero obiter dictum, evidenziando come la pronuncia decidesse su una fattispecie soggetta al regime pre-Cartabia, in cui il primo incontro manteneva ancora una natura puramente informativa e preliminare, priva dei connotati di effettività negoziale oggi richiesti dal legislatore. Da tale natura poteva discendere la necessità della presenza delle parti, dal momento che un incontro informativo cui fossero presenti i soli avvocati, che già conoscono le caratteristiche e le finalità dell’istituto della mediazione, poteva non avere alcun senso.
A correggere la rotta, che la decisione sopra citata avrebbe potuto intraprendere, è tempestivamente intervenuta la Seconda Sezione, con l'ordinanza del 24 aprile 2026, n. 10978, che ha adottato una prospettiva squisitamente negoziale. I giudici hanno chiarito che, una volta accertata l'esistenza di pieni poteri dispositivi in capo al soggetto presente, non rileva l'assenza personale della parte. L'ordinanza statuisce la piena idoneità della procura sostanziale conferita al difensore, ricordando che essa, quale negozio ex art. 1392 c.c., richiede esclusivamente la forma scritta senza alcuna necessità di autenticazione.
Sulla stessa scia, la Terza Sezione della Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su un caso di mediazione delegata in appello in cui erano comparsi unicamente una dipendente della società con delega a "presenziare" e l'avvocato con delega ad "assistere", con l'ordinanza del 23 giugno 2026, n. 21405, ha statuito in modo inequivocabile che "una delega limitata a 'presenziare' e una delega limitata ad 'assistere', non implicano il potere di mediare, conciliare o comunque disporre dei diritti oggetto della controversia" e sono quindi inidonee a fondare una valida partecipazione.
Cionondimeno, la Cassazione ha contestualmente sciolto il nodo del cumulo, sancendo che la parte può legittimamente farsi sostituire "eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale". Si consolida così un orientamento pragmatico e funzionale, peraltro corroborato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Foggia n. 44/2026; Corte d'Appello di Milano n. 2584/2025 e n. 566/2025): la partecipazione tramite il legale soddisfa la condizione di procedibilità, a patto che la procura sia anteriore o coeva al primo incontro, non sia la mera procura ad litem, e attribuisca reali ed effettivi poteri di negoziazione e disposizione dei diritti sostanziali. L'ipotesi in cui si assista a un mero adempimento formale, con l'avvocato incapace di negoziare, si traduce in un vizio procedurale insanabile.
A diradare le nebbie sulle formalità richieste per la sostituzione della parte è intervenuto il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (Correttivo della Riforma Cartabia), che con l'art. 1, comma 1, lettera f), ha inserito nell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 il comma 4-bis.
Occorre anzitutto inquadrarne correttamente la portata. La disposizione non disciplina in via esclusiva l'investitura del difensore, bensì — in via generale — la forma della delega di partecipazione all'incontro conferita "ai sensi del comma 4": vale a dire la delega con cui la parte si fa sostituire da un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Il delegato può essere chiunque: un terzo, un dipendente, un familiare, un consulente o, come nella prassi più frequente, lo stesso avvocato difensore. Quest'ultima ipotesi costituisce una species della rappresentanza sostanziale in mediazione, non una figura regolata da una disposizione ad hoc.
In questa cornice, il comma 4 regola il solo profilo formale dell'atto di delega, stabilendo che esso è conferito con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante". La previsione smentisce in modo definitivo quanti ritenevano necessaria l'autenticazione della firma da parte di un notaio o l'impropria autenticazione da parte dell'avvocato. La presentazione della delega in carta semplice, corredata dal documento identificativo del mandante, è condizione necessaria e sufficiente per legittimare la presenza dell'avvocato-rappresentante.
Il medesimo comma 4-bis, tuttavia, fa salva un'eccezione tassativa: "Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". Il richiamo è agli accordi di mediazione che racchiudono contratti o atti soggetti a trascrizione immobiliare ai sensi dell'art. 2643 c.c. (come trasferimenti di proprietà, accertamenti di usucapione o divisioni immobiliari). Solo ed esclusivamente in queste specifiche fattispecie, in ossequio al principio di simmetria delle forme di cui all'art. 1392 c.c., la procura sostanziale necessita dell'intervento del Notaio, essendo preordinata alla stipula di un atto che dovrà conseguire la pubblica fede per l'opponibilità ai terzi tramite la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
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Tipologia di Atto |
Riferimento Normativo |
Forma e Sottoscrizione |
Potere Conferito al Professionista |
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Procura alle liti |
Art. 83 c.p.c. |
Sottoscrizione della parte, con autografia certificata dall'avvocato. |
Rappresentanza tecnica in giudizio (ius postulandi). Inidoneo per la sostituzione in mediazione. |
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Mandato per assistenza |
Art. 8 D.Lgs. 28/2010 |
Nomina fiduciaria e mandato professionale. |
Affiancamento della parte, consulenza stragiudiziale, attestazione di conformità dell'accordo. |
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Procura speciale sostanziale |
Art. 1392 c.c. e Art. 8 c. 4-bis D.Lgs. 28/2010 |
Firma non autenticata (con allegato documento d'identità). |
Sostituzione fisica della parte; potere di negoziare, disporre dei diritti controversi e transigere. |
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Procura traslativa per atti immobiliari |
Artt. 11 c. 7 e 2643 c.c. |
Atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio. |
Sottoscrizione di accordi conciliativi soggetti a trascrizione nei registri immobiliari. |
L'Importanza Strategica della Modulistica Predisposta da 101Mediatori
Il panorama giurisprudenziale delineato dimostra che la corretta instaurazione del rapporto rappresentativo in mediazione non perdona approssimazioni. Un errore nella stesura delle deleghe si traduce nell'improcedibilità dell'azione e nell'applicazione delle sanzioni ex art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, quali la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.
In questo contesto, emerge con forza il vantaggio operativo garantito dalla scelta di rivolgersi a un organismo come 101Mediatori. Spesso i clienti percepiscono in modo negativo la complessa fitta rete di adempimenti normativi e formali legati alla procedura, vivendola come un macchinoso ostacolo burocratico. L'impegno profuso da 101Mediatori nel predisporre una modulistica rigorosamente adeguata alle norme e formalmente ineccepibile risponde esattamente a questa problematica: trasforma ciò che a prima vista appare estremamente complesso e insidioso in una pratica quotidiana semplice, sicura e di immediata fruizione.
I benefici derivanti dall'utilizzo della modulistica predisposta da 101Mediatori includono:
- Formule precise per la Procura Sostanziale: L'Organismo mette a disposizione modelli specifici per la "Procura sostanziale ad un terzo o ad un avvocato", contenenti l'esatta esplicitazione dei poteri di disposizione dei diritti e negoziazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21405/2026), mettendo l'avvocato al riparo da accezioni di difetto di rappresentanza.
- Chiara identificazione dei documenti: 101Mediatori fornisce un "Mandato per l’assistenza in mediazione e contestuale procura sostanziale”, pensato appositamente per normare l'assistenza legale, separandola concettualmente e formalmente dalla procura alle liti e limitando le incertezze applicative in udienza.
- Gestione della sottoscrizione telematica: A fronte della digitalizzazione delle procedure (con il ricorso agli incontri telematici o a distanza), l'Organismo offre specifiche "Deleghe di firma" necessarie quando il cliente delegante è sprovvisto di firma digitale o SPID, evitando blocchi procedurali al momento della sottoscrizione del verbale.
L'utilizzo di un set documentale sapientemente strutturato tutela la condizione di procedibilità, consentendo al legale di concentrarsi sul proprio nucleo professionale: l'assistenza strategica e negoziale del cliente verso il raggiungimento dell'accordo.
Sintesi Conclusiva
Gli orientamenti giurisprudenziali del 2026 segnano un punto di non ritorno nella disciplina della rappresentanza in mediazione.
Tuttavia, il superamento del divieto di cumulo è subordinato a un rigore documentale scrupoloso: la procura deve essere ontologicamente distinta dalla procura alle liti, configurandosi come una scrittura privata (non autenticata dal legale) esplicitamente attributiva del potere di disporre dei diritti controversi. In questo contesto, l'approssimazione è foriera di esiti processuali disastrosi. L'avvocatura è chiamata a evolvere la propria prassi, abbandonando il ricorso a formule standardizzate obsolete e affidandosi a procedure e modulistiche validate, come quelle messe a disposizione da 101Mediatori, le quali costituiscono la più solida garanzia per un esperimento mediativo che sia realmente orientato alla composizione della lite e alla tutela integrale degli interessi dell'assistito, ma anche formalmente garantito.
Giurisprudenza
- Codice Civile: Art. 1392 (Forma della procura); Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione).
- Codice di Procedura Civile: Art. 83 (Procura alle liti).
- Normativa Speciale: D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia) e dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (Correttivo).
- Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza 27 marzo 2019, n. 8473: Storica pronuncia che ha riconosciuto la delegabilità della partecipazione alla mediazione a mezzo di rappresentante munito di procura sostanziale.
- Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza 15 aprile 2026, n. 9608: Sulla distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste.
- Corte di Cassazione, Sez. II, Ordinanza 24 aprile 2026, n. 10978: Sul regime formale della procura sostanziale ex art. 1392 c.c. applicata alla mediazione.
- Corte di Cassazione, Sez. III, Ordinanza 23 giugno 2026, n. 21405: Sul definitivo superamento del divieto di cumulo per l'avvocato munito di corretta procura sostanziale ad negotia.
- Tribunale di Foggia, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 44: In tema di ammissibilità della procedura in materia condominiale gestita tramite difensore investito di delega sostanziale.
- Il difensore può sostituire la parte nella mediazione? Due ordinanze della Cassazione a confronto (Med. Avv. B. Brunelli)
- Mediazione e procura speciale sostanziale autenticata: sempre, mai, dipende (Med. Avv. B. Brunelli)
- Mediazione condominiale valida con procura sostanziale rilasciata al difensore (Med. Avv. O. De Carlo)
- Improcedibile l’appello se alla mediazione (delegata) partecipano una dipendente con delega a presenziare e un avvocato con delega ad assistere (Med. Avv. S. Barni)
- Mediazione “a una sola voce” e divieto di cumulo dell’avvocato: una soluzione discutibile della Cassazione (Med. Avv. B. Brunelli)
- Sulla cumulabilita' dei ruoli di difensore e di procuratore in mediazione. La Cassazione ha davvero escluso che il difensore possa rappresentare la parte in mediazione? Un'analisi critica dell'ordinanza n. 9608/2026 (Med. Avv. D. Mele Mongiò)
- Valida la procura sostanziale al difensore che comprende i poteri di “discussione, trattazione e transazione” della controversia (Med. Avv. S. Arru)
- 9608/2026 sul divieto di cumulo: la questione ancora non posta (Med. Avv. M. Guarino)


