Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, nella quale il Giudice disponeva la mediazione.
La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo privo di competenza territoriale.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo privo di competenza territoriale.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- La competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi solo con istanza congiunta ad altro organismo di mediazione;
- La competenza territoriale dell’organismo di mediazione non subisce spostamenti se la mediazione avviene in modalità telematica, in quanto si tratta di una mera alternativa della modalità di svolgimento della mediazione;
- Pertanto, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, anche se la procedura si svolge a distanza;
- l’organismo di mediazione competente a ricevere la domanda va individuato tenendo in considerazione il luogo dove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie;
- nel caso in esame, è stato adito un organismo che non ha la sede principale né secondaria nel territorio di competenza del foro adito;
- da ciò deriva l’improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. *



