Accertamento dell’usucapione in mediazione: il notaio deve verificare la validità dell’accordo e non le caratteristiche del possesso.

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Nel recente convegno  tenutosi a Taormina il 27/29 Marzo, sul tema “La pubblicità nei registri immobiliari: casi e questioni di interesse notarile”, organizzato dal Comitato Regionale Notarile di Sicilia, si è discusso di usucapione e di mediazione civile alla luce della recente novità legislativa introdotta con il “decreto del fare”.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata posta verso l’illustrazione delle ragioni che fanno oggi propendere per la funzione di pubblicità dichiarativa del negozio di accertamento dell’usucapione, nonché della sua valenza dispositiva volta a definire una situazione di obiettiva incertezza tra le parti,  e tale perciò da farlo rientrare nel solco delle vicende "canoniche" di cui all'art.2643.

Secondo il Notaio Giorgio Baralis, intervenuto nel convegno, non può ipotizzarsi valida la trascrizione del negozio di accertamento effettuato alla sola presenza del notaio ed in difetto di un procedimento di mediazione: ciò perché si ritiene indispensabile ai fini della validità della trascrizione dell’accordo la sussistenza di una mediazione, in ragione del carattere premiale attribuita a detto istituto dall’ordinamento.

Nel convegno si è discusso anche dei doveri spettanti al notaio e, nello specifico, del controllo notarile sull'accertamento dell'usucapione avvenuto in sede mediatoria; controllo che, certamente, deve estendersi sulla verifica della validità dell'accordo e non può invece riguardare l’esame delle caratteristiche del possesso che hanno condotto alla definizione negoziale dell'usucapione.

In altri termini, il pubblico ufficiale non può rifiutarsi di redigere il negozio di accertamento qualora i dubbi riguardino l'usucapibilità di un certo bene o un diritto anziché un'altro, o, ancora, il caso del compossesso per cui si dubita dell'usucapibilità da parte di un terzo di una quota di comproprietà.